Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/64: Revisione dell'ordinanza del DFI sulla cartella informatizzata del paziente: introduzione dei formati di scambio elettronici · 26 pagine
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Dal canto suo, auspica che il concetto di cartella farmacologica informatizzata venga equiparato a quello di referto di laboratorio elettronico.
Cinque partecipanti5 deplorano il fatto che il presente avamprogetto della versione rivista dell’OCIP-DFI non si esprima soprattutto in merito ai processi di cura. Essi sottolineano l’importanza della collaborazione interprofessionale e del conseguente incremento della sicurezza dei pazienti in particolare nell’invio di un paziente da un curante a quello successivo (Transition of Care). Essi si esprimono a favore del fatto che a livello nazionale dovrebbero valere processi uniformi su come utilizzare i formati di scambio e i documenti in essi menzionati. Inoltre richiamano l’attenzione sul fatto che nel rapporto eMedikation le professioni del settore sanitario svizzero si sono dichiarate per la prima volta e all’unanimità a favore di un processo di terapia farmacologica uniforme, e che nel rapporto viene illustrato come questi processi debbano essere attuati con un formato standardizzato a livello internazionale (l’IHE-Pharmacy Profil CMPD). Questa opportunità deve essere colta e l’IHE-Pharmacy Profil CMPD deve essere sancito nell’OCIP-DFI.
Terminologia
Per quanto concerne il numero 1.1a, TI propone che l’espressione italiana «cartella di vaccinazione informatizzata» venga sostituita dall’espressione «cartella informatizzata delle vaccinazioni», poiché quest’ultima definisce meglio la fattispecie. Il Cantone osserva che in francese il formato di scambio in questione si chiama «dossier électronique de vaccination» e non «dossier de vaccination électronique» (la cartella è informatizzata, non la vaccinazione) e che queste modifiche devono essere apportate al numero 3.1 dell’allegato 4.
Quanto al numero 1.1c, TI propone che l’espressione italiana «referto di laboratorio elettronico» venga sostituita dall’espressione «referto elettronico di laboratorio», poiché quest’ultima definisce meglio la fattispecie. Queste modifiche devono essere apportate ai numeri 2.2.4 e 3.3 dell’allegato 4. Inoltre ritiene necessario precisare la distinzione terminologica fra il termine «elettronico», utilizzato come aggettivo per «referto di laboratorio», e il termine «informatizzata», usato come aggettivo per «cartella delle vaccinazioni» e «cartella farmacologica». TI propone una terminologia quanto più uniforme e costante possibile, affinché l’uso linguistico sia univoco nelle cerchie interessate. Anche considerata la terminologia della legge formale, al Cantone sembra più corretto l’uso del termine «informatizzata».
Considerazioni di politica sanitaria
Secondo FMH vi è il rischio che i dati del paziente potenzialmente più sensibili registrati in un documento non possano più essere controllati dai pazienti. Questo rende più difficile il mantenimento del segreto professionale dei medici nei confronti dei pazienti e genera un onere considerevole a carico dei medici per salvaguardare la tutela di dati personali degni di particolare protezione di cui all’articolo 3 lettera c della legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1). FMH ritiene pertanto che l’obbligo – qualora i medici decidano volontariamente di prendere parte alla CIP – di registrare nella CIP tutti i dati rilevanti ai fini della cura dei loro pazienti genera incertezza, non crea un ambito d’azione chiaro e alla fine implica che nella CIP dei pazienti venga registrato «tutto o niente». Inoltre FMH fa notare che le specifiche tecniche contenute nei supplementi da 1 a 3 all’allegato 4 possono essere esaminate soltanto da esperti e che manca il riferimento delle unità d’informazione dell’allegato 4 ai numeri corrispondenti dei supplementi. Almeno a livello dei documenti devono essere indicati i rimandi ai numeri corrispondenti nei supplementi.
VLSS e BEKAG sottolineano che il seguente problema continua a rimanere irrisolto: la sicurezza in materia di diritto di responsabilità civile per tutti gli utenti che forniscono dati nella CIP. VLSS osserva che la CIP può funzionare soltanto se riguardo alle iscrizioni viene esclusa ogni responsabilità già nella legge. Inoltre VLSS disapprova le numerose formulazioni potestative relative ai formati di scambio da utilizzare, come anche il fatto che si pretenda l’acquisto e la gestione di sistemi costosi a livello di ambulatori medici, senza che vengano rinumerati. Chiede pertanto una modifica della legge e un adeguamento dell’ordinanza nei punti richiesti.
Gradi di obbligatorietà
5 ChiroSuisse, IPAG, PharmaSuisse, Physiosuisse, SBK