Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/64: Revisione dell'ordinanza del DFI sulla cartella informatizzata del paziente: introduzione dei formati di scambio elettronici · 26 pagine

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a mano a un paziente e di quale dimensione. Tuttavia queste unità d’informazione non sono previste nella dispensazione elettronica. Per le unità d’informazione «Numero di confezioni» e «Dimensione della confezione» devono valere gli stessi gradi di obbligatorietà O= Obbligatorio di quelli fissati per la dispensazione elettronica.

Le unità d’informazione «Durata dell’applicazione» e «Numero di confezioni e dimensione della confezione» sono menzionate nella dispensazione elettronica. Dal loro punto di vista, queste unità rientrano anche nella decisione terapeutica di un curante e devono essere elencate quindi in tale sezione con il grado di obbligatorietà O= Obbligatorio. L’indicazione di una durata delle cure o il «numero di confezioni e dimensione della confezione» fa parte della decisione terapeutica e deve essere prevista quindi per coerenza nella decisione terapeutica con il grado di obbligatorietà O= Obbligatorio.

Santésuisse scrive che nella panoramica della terapia farmacologica mancano dati più dettagliati sull’assunzione concreta della terapia (p. es. prima / dopo i pasti ecc.). Inoltre nella ricetta elettronica e nell’informazione sulla dispensazione elettronica, il grado di obbligatorietà per il nome dei preparati non dovrebbe essere «Obbligatorio» ma «Facoltativo» (p. es. generici ecc.). Fra l’altro deve poter essere citata in modo facoltativo una nota aggiuntiva (p. es. nessuna sostituzione ammessa ecc.) e, per esempio, prescritto un sistema di dosaggio settimanale o una dispensazione frazionata. Per quanto riguarda la decisione terapeutica, a loro parere, non è chiaro come essa possa essere compresa e in che modo vengono registrate le modifiche nella terapia farmacologica: quali medicamenti vengono per esempio cancellati e in che modo, quali sono le terapie di sostituzione e per quali medicamenti sono disponibili ecc.

FMH constata che nelle prescrizioni mediche concernenti il formato di scambio per la cartella farmacologica informatizzata (n. 3.2) non sono contenuti tutti i parametri del set minimo di dati stabiliti nel rapporto di IPAG del 7 giugno 2017, in particolare quelli che sono opzionali. Essa chiede che tutti i parametri del set minimo di dati siano fissati come prescrizione nell’allegato 4. Inoltre osserva che il numero 3.2.2. non prevede la possibilità di un commento su un documento (oltre al documento di cui al n. 3.2.2 lett. e) e deve essere pertanto completato. Allo stesso modo nei numeri da 3.2.3 a 3.2.6 devono essere completati gli elementi opzionali ancora mancanti secondo il set minimo di dati. Inoltre le unità d’informazione sono contrassegnate con l’opzione «obbligatorio». Dal testo dell’ordinanza risulta che tutti gli elementi elencati sono indispensabili, il che è contraddizione con il supplemento 2 e con il rapporto eMedikation di IPAG (p. es. dose per principio attivo, se viene indicato soltanto il nome del principio attivo). Questo deve essere spiegato oppure deve essere indicata l’opzione corrispondente. Nella ricetta elettronica sono opzionali i seguenti campi ancora mancanti: il GTIN, lo schema di applicazione, la modalità di somministrazione, il commento, la durata dell’applicazione, la data di emissione. Inoltre deve essere chiara la data di creazione (criterio obbligatorio secondo l’IHE).

Medshare scrive che per la specifica CDA-CH-EMED nel numero 3.2.1 occorre rimandare alla versione rivista (2018) secondo http://e-health-wiki.ch/index.php/Ehscda:CDA-CH-EMED(specification). In teoria viene menzionato qui anche l’OID della specifica (da registrare ancora in oid.refdata.ch). Il formato di scambio nel numero 3.2.2 comprende i documenti (per EMED): in teoria qui viene menzionato anche l’OID per le diverse espressioni della specifica CDA-CH-EMED (da registrare ancora in oid.refdata.ch). Inoltre bisogna cancellare la parola «elettronica». Medshare sostiene che i due formati di scambio CDA-CH-EMED e CDA-CH-MTPS debbano essere uniti o per lo meno correlati in una maniera comprensibile a tutti.

KSSG ha notato che per tutti e tre i formati di scambio esiste soltanto una specifica tecnica CDA. Scrive anche che dal suo punto di vista mancano completamente i processi di creazione, modifica e disattivazione di un eMediplan. In generale, per quanto concerne l’eMediplan, mancano la descrizione del caso di applicazione e le descrizioni della funzione. Esso è dell’opinione che queste informazioni debbano essere presenti anche negli allegati e che l’esportazione da ArtDecor non sia sufficiente.

IGeM nonché AVKZ e XAD constatano che nel numero 3.2 mancano i dati medici minimi fondamentali per la terapia farmacologica come allergie, insufficienza epatica o renale, gravidanza. IGeM critica il fatto che nel numero 3.2.3 manchino specifiche tecniche coerenti sulla dose per unità o sul dosaggio e sul momento dell’assunzione come per esempio mattina / mezzogiorno / sera - prima / dopo i pasti. Inoltre i dati del medico o del professionista della salute prescrivente (compreso l’istituto, ecc.) sono necessari per poter prendere contatto con loro in caso di interazioni. Per IGeM, nell’ambito della cartella farmacologica informatizzata sono importanti i seguenti aspetti: tutte le persone coinvolte – pazienti, familiari, personale di cura, fornitori di prestazioni di farmacie, ambulatori medici, ospedali, case di cura, Spitex – devono poter avere con un onere contenuto un quadro completo dei medicamenti prescritti per un paziente.