Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/64: Revisione dell'ordinanza del DFI sulla cartella informatizzata del paziente: introduzione dei formati di scambio elettronici · 26 pagine
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3.3.3 Numero 3.3 Referto di laboratorio elettronico
Sei Cantoni17 constatano che la struttura «Risultato del test» della specifica CDA-CH-LREP non sia adeguata per rappresentare i dati di batteriologia ed ematologia/trasfusione. Per la batteriologia essi propongono di basarsi su quello che è stato definito in ELGA CDA. Inoltre chiedono che la frazione di ossigeno inspirato (FiO2) sia presente idealmente come elemento della sezione «Coded Vital Signs». Per quanto riguarda la settimana di gravidanza e la fase del ciclo, essi propongono di inserirle nella struttura dei risultati (Coded Results). Vi è tuttavia una sezione «Pregnancy Observation» che è attualmente prevista nello standard CDA. In teoria questa sezione diventerà parte della specifica CDA-CH, non appena sarà terminata e validata.
I Cantoni scrivono che se i risultati ulteriormente elaborati vengono tramessi in formato cartaceo o come file PDF, il documento può essere integrato nella sezione «Multimedia Embedded Content». Se però sono integrati nel mandato, vengono trasmessi come gli altri risultati. Resta la questione del rapporto tra il subappaltatore e questi risultati poiché, sebbene il subappaltatore possa essere menzionato nella sezione dei partecipanti (laboratorio esterno), non vi è alcun rapporto fra lui e le analisi incaricate esternamente.
I Cantoni credono in generale che l’integrazione di documenti allegati non sia la soluzione ideale. La sezione «Multimedia Embedded Content» consente di integrare i file (p. es. PDF) per una determinata gamma di risultati (urina, sierologia, chimica). Tuttavia questo avviene raramente. Tali documenti sono collegati di norma a tutto il mandato e non esiste un equivalente nell’header del documento. La sezione «relatedDocument» permette soltanto il rinvio a un altro documento CDA.
Cinque partecipanti18 ritengono che il formato di scambio per il referto di laboratorio elettronico sia un elemento importante e, in base ai processi altamente strutturati nella medicina di laboratorio, un caso di applicazione adeguato per l’invio di informazioni altamente strutturate alla cartella informatizzata del paziente.
Essi riferiscono che nell’elaborazione del formato di scambio per il referto di laboratorio elettronico sono venuti a conoscenza del fatto che i laboratori degli ambulatori medici non sono stati coinvolti attivamente e che ciò implica il rischio che questo formato non risponda alle esigenze della prassi.
Anche FMH scrive al riguardo che il formato di scambio per il referto di laboratorio elettronico sia stato sviluppato nella forma attuale senza il coinvolgimento dei medici con il loro orientamento alla pratica e che pertanto essi mettono fortemente in dubbio l’idoneità e l’attuabilità del formato di scambio per i laboratori degli ambulatori medici.
I partecipanti sopra menzionati e FMH chiedono quindi che il formato di scambio venga prima sottoposto a verifica con il coinvolgimento dei gruppi di utenti «laboratorio di ambulatorio medico» e «laboratorio di farmacia». I partecipanti sostengono che ogni referto di laboratorio sia per principio parte integrante della cartella del paziente, che deve essere trattata in conformità alle disposizioni della protezione dei dati e della protezione dei pazienti e al segreto medico. Pertanto i referti di laboratorio non devono essere trasmessi, come spiegato nel rapporto esplicativo concernente l’allegato 4 dell’OCIP-DFI, dai laboratori ai loro committenti (ambulatori medici, ospedali, ecc.), ma devono essere fatti recapitare esclusivamente
17 FR, GE, JU, NE, VD, VS
18 ChiroSuisse, IPAG, PharmaSuisse, Physiosuisse, SBK