Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/64: Revisione dell'ordinanza del DFI sulla cartella informatizzata del paziente: introduzione dei formati di scambio elettronici · 26 pagine
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Sei Cantoni7 desiderano che venga formulata una raccomandazione riguardante il formato HL7 CDA r2 sul modo in cui il CDA viene mostrato agli utenti in un browser. Essi criticano l’attuale mancanza di raccomandazioni sul tema, il che rende più complessa l’implementazione di portali e di software collegati e può portare a casi in cui la visualizzazione non avviene correttamente, implicando ancora errori.
Inoltre osservano che nel tipo di documenti (con campo «Code») si codifica secondo il sistema di riferimento LOINC, mentre per le transazioni IHE è stata presa la decisione di utilizzare il sistema di riferimento SNOMED CT. Secondo il loro punto di vista, è più opportuno uniformare i sistemi di riferimento tra i due elementi (container IHE e contenuto CDA), allo scopo di evitare che le tabelle di equivalenza debbano essere mantenute in tutti i sistemi. Richiamano inoltre l’attenzione sul fatto che in tutti i documenti il campo «Version» sia contrassegnato come obbligatorio, il che è in contraddizione con le raccomandazioni del capitolo 7.3.1 del documento CDA-CH, in cui si sostiene che questi campi (setld e versionNumber) debbano essere indicati soltanto se il documento è disponibile nella versione 2 (come standard viene accettata la versione 1). Per questa ragione, propongono che il grado di obbligatorietà venga modificato in «Facoltativo».
Sette Cantoni8 e sei partecipanti9 scrivono che nel numero 2.2.2 viene riportato il numero di identificazione del paziente senza grado di obbligatorietà. Essi raccomandano che venga registrato il grado di obbligatorietà «Obbligatorio». Inoltre sei Cantoni7 chiedono che venga cancellata l’indicazione secondo cui non possono essere utilizzati né il numero d’assicurato di cui all’articolo 50 lettera c della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) né il numero d’identificazione del paziente di cui all’articolo 4 della legge federale del 19 giugno 2015 sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP), in quanto l’uso di questi numeri è già disciplinato a livello di leggi federali.
TI e Santésuisse osservano che non è chiaro perché non sia possibile utilizzare il numero d’identificazione del paziente di cui all’articolo 4 LCIP. Inoltre sei Cantoni7 chiedono per motivi di sicurezza e di costi che l’utilizzo dell’identificatore del paziente sia possibile all’interno della comunità (nei sistemi primari), al fine di uniformare in modo sicuro e univoco le identità dei pazienti. Sei partecipanti10 chiedono anche che il numero 2.2.2 venga concretizzato come segue: numero del paziente del Master Patient Index (MPI) della comunità di riferimento in cui è registrato il paziente.
7 FR, GE, JU, NE, VS, VD
8 FR, GE, JU, NE, TI, VS, VD
9 FMH, IPAG, Ofac, PharmaSuisse, Physiosuisse, SBK
10 FMH, IPAG, Medshare, PharmaSuisse, Physiosuisse, SBK