Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/64: Revisione dell'ordinanza del DFI sulla cartella informatizzata del paziente: introduzione dei formati di scambio elettronici · 26 pagine
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È necessaria una panoramica completa (eMediplan). I dati parziali, come sono contenuti nella ricetta o solo riferiti alla propria attività di fornitore di prestazioni, compromettono la sicurezza dei pazienti e generano inutili costi supplementari. Il piano terapeutico deve poter essere facilmente caricato dal relativo sistema primario di un fornitore di prestazioni, modificato e ritrasmesso in forma aggiornata. Il sistema sanitario è costituito da numerosi sistemi primari nelle case di cura e nelle organizzazioni Spitex, negli ambulatori medici, nelle farmacie e negli ospedali. Questo richiede – per lo meno nei primi anni dell’introduzione della cartella del paziente – ulteriori possibilità per caricare elettronicamente i dati (p. es. codice a barre 2D dell’eMediplan). Il piano terapeutico deve essere a disposizione anche al di fuori della cartella del paziente. Esso può essere trasmesso a tutti i canali – inviato in forma stampata, tramite email, lettera o fax – e/o messo a disposizione nella cartella informatizzata del paziente.
IGeM giunge alla conclusione che la cartella informatizzata del paziente ha il grande potenziale di generare vantaggio e sicurezza. Con le prescrizioni sull’implementazione tecnica bisogna consentire questo vantaggio e non limitarlo o persino impedirlo a causa di riduzioni problematiche. Le prescrizioni per la terapia farmacologica devono essere estese in modo tale che possa essere rappresentato l’eMediplan, e nel contempo resti raggiungibile l’obiettivo della sicurezza per il paziente richiesta. Per il momento questi presupposti non esistono.
Per AVKZ e XAD le informazioni sulla panoramica della terapia farmacologica non sono complete. Mancano i dati sull’assunzione (mattina/mezzogiorno/sera/notte, oppure prima o dopo i pasti) e sulla durata dell’applicazione. Mancano anche i dati come «utilizzare sempre» o «utilizzare all’occorrenza». Inoltre deve essere possibile prendere contatto con il professionista della salute prescrivente, e quindi con il medico. Essi propongono pertanto di completare questi dati o di rendere trasparenti i dati relativi all’autore nel numero 2.2.3, compresi il numero di telefono e l’e-mail.
Essi scrivono inoltre che è importante:
• che i professionisti della salute coinvolti possano avere con un onere contenuto un quadro chiaro e soprattutto completo dei medicamenti prescritti;
• che i professionisti della salute possano caricare facilmente l’eMediplan dal sistema primario del fornitore di prestazioni, modificarlo e ricaricarlo nella CIP;
• che i professionisti della salute possano trasmettere l’eMediplan e la cartella di vaccinazione informatizzata anche tramite e-mail o in forma stampata.
Per questo è importante che la cartella di vaccinazione informatizzata e l’eMediplan possano essere messi a disposizione anche al di fuori della cartella informatizzata del paziente.
BEKAG è del parere che un piano terapeutico secondo la struttura summenzionata corre il rischio di diventare poco chiaro per i pazienti e di pregiudicare la loro sicurezza, in particolare poi se i medicamenti vengono sostituiti o se esistono altri piani terapeutici. Di conseguenza, essa raccomanda di trasformare la formulazione imperativa in una formulazione potestativa.
Swisscom fa notare che un documento su richiesta presenta una complessità maggiore e nella pratica implica rischi più elevati di un documento già esistente che racchiude l’attuale panoramica della terapia farmacologica. Inoltre esso rende più difficile la compatibilità con altri formati come per esempio l’eMediplan. Swisscom menziona anche il fatto che il set minimo di dati elaborato da IPAG non è stato considerato in maniera adeguata. Mancano alcuni campi richiesti da IPAG. Inoltre le designazioni sono inconsistenti. Chiede che almeno per la ricetta elettronica venga prevista come opzione una firma elettronica qualificata. Cistec spiega che l’implementazione tecnica deve avvenire secondo la specifica dettagliata CDA-CHEMED o FHIR.
Inoltre Cistec ritiene opportuno all’occorrenza apportare adeguamenti corrispondenti nei numeri 3.1.1 e 3.3.3. Esso chiede che il Global Trade Item Number (GTIN) o un altro identificatore dei medicamenti adeguato sia contenuto nell’unità d’informazione con grado di obbligatorietà «Obbligatorio», poiché soltanto con l’indicazione del GTIN per ogni singolo medicamento vi è la possibilità di un ulteriore trattamento automatizzato dei dati nei sistemi IT. Senza il GTIN non si può escludere il rischio di confondere i medicamenti, il che non permetterebbe di raggiungere l’obiettivo di maggiore qualità e sicurezza delle cure mediche.
Per Inselspital Bern alcuni punti restano dubbi, come per esempio cosa bisogna intendere precisamente con le singole unità d’informazione relative ai medicamenti nei numeri da 3.2.3 a 3.2.7. Pertanto, l’espressione «dose per principio attivo» o il termine «dosaggio», entrambi richiesti nell’allegato 4, non figurano in nessun punto del relativo supplemento. Inoltre si pongono alcune domande, come per esempio: