Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/64: Revisione dell'ordinanza del DFI sulla cartella informatizzata del paziente: introduzione dei formati di scambio elettronici · 26 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 17Fedlex · Rapporto sui risultati
terapia farmacologica vengono messe a disposizione tramite la CIP, tale soluzione può essere ritenuta opportuna ai sensi della CIP.
IG eHealth inoltre è dell’avviso che l’impostazione e la modifica del grado di riservatezza secondo l’articolo 1 capoverso 2 OCIP debbano essere riviste nell’ambito della cartella farmacologica informatizzata. Considera invece estremamente problematico per la sicurezza dei pazienti il blocco degli accessi a singoli documenti del formato di scambio per la cartella farmacologica informatizzata. In questo caso la filosofia deve essere tutto o niente.
IHE Suisse desidera che la cartella farmacologica informatizzata segua la versione 2017 dell’IHE-Pharmacy Technical Framework. Dal punto di vista tecnico, IHE Suisse la approverebbe se le tabelle di valori di HL7 RouteOfAdministration e OrderableDrugForm per la terapia farmacologica venissero verificate nuovamente nel contesto della Svizzera.
Cinque partecipanti16 desiderano che nella specifica dettagliata tecnica CDA-CH-EMED sulle tre opzioni di dosaggio venga inserito un altro possibile dosaggio, il «tempered dose», in cui il dosaggio può variare superando la durata dell’applicazione. Essi fanno notare che le unità d’informazione elencate nei documenti non sono definite chiaramente in nessun punto e lasciano pertanto un margine di interpretazione. In particolare, pensano che i termini «dose per unità», «dosaggio» e «schema di applicazione» vengano utilizzati nei diversi formati di scambio in maniera talvolta sinonimica e talvolta differente.
IPAG prevede che le espressioni «dose per principio attivo» e «dose per unità» verranno connesse al preparato finito, mentre i termini «dosaggio» e «schema di applicazione» informeranno sulla corretta assunzione, il che rappresenta una necessità tecnica per PharmaSuisse. Essi chiedono che i termini di queste unità d’informazione vengano definiti in modo preciso.
Inoltre IPAG prevede sia a livello di documentazione sia a livello di medicamenti ogni volta un campo di testo libero per i commenti. Nella versione rivista dell’allegato 4 dell’OCIP-DFI, queste unità d’informazione non sono indicate né nei numeri 2.2. e seguenti (Informazioni amministrative) né nei numeri 3.2. e seguenti (Informazioni mediche). Sia a livello di documentazione (Informazioni amministrative, visto che sono identiche per tutti i documenti) sia a livello di medicamenti (Informazioni mediche) bisogna prevedere ogni volta un campo di testo libero per i commenti.
I partecipanti16 sono dell’opinione che le unità d’informazione dei diversi documenti elencate nell’allegato 4 nei numeri da 3.2.3 a 3.2.7 e i relativi gradi di obbligatorietà non sono stati desunti correttamente o completamente dalla specifica dettagliata. Essi non concordano nemmeno con le prescrizioni di IPAG. Inoltre il «mapping» del parametro IPAG con i template di questa specifica dettagliata (template-mapping) non è evidente nel supplemento 2 all’allegato 4 (rinvio all’Art-Decor).
I partecipanti chiedono di verificare se nei numeri da 3.2.3 a 3.2.7 sono elencate tutte le unità d’informazione definite nella specifica dettagliata. Nei numeri da 3.2.3 a 3.2.7 devono essere usati gli stessi gradi di obbligatorietà della specifica tecnica, così come stabilito anche da IPAG. Come unità d’informazione sono menzionati fra l’altro il numero di confezioni e la dimensione della confezione. Secondo il loro parere, manca la possibilità di fornire la durata dell’applicazione al posto del numero di confezioni e della dimensione della confezione. Dal punto vista della sicurezza dei pazienti, è fondamentale indicare la durata dell’applicazione.
PharmaSuisse chiede di prevedere nella ricetta elettronica entrambe le varianti «Durata dell’applicazione» (grado di obbligatorietà O= Obbligatorio) o «Numero di confezioni» insieme alla «Dimensione della confezione» (grado di obbligatorietà O= Obbligatorio). Inoltre occorre assicurare che la ricetta elettronica conformemente all’OCIP-DFI, allegato 4, numero 3.2.4 corrisponda dal punto di vista giuridico alla prescrizione secondo la LATer e il relativo diritto d’esecuzione. Si sostiene anche che una ricetta cartacea può essere contrassegnata come ricetta ripetibile tramite l’indicazione di una durata temporale (p. es. durata della ricetta per 3 mesi) o tramite l’indicazione della possibilità di un utilizzo ripetuto (p. es. ad rep 3x). Questa informazione sembra non essere possibile con le unità d’informazione proposte. Bisogna assicurare che la ricetta elettronica offra questa opportunità.
I partecipanti16 reputano infelice la scelta dell’espressione «dispensazione elettronica». La terminologia deve essere conforme alle disposizioni del diritto in materia di agenti terapeutici. Dal loro punto di vista, bisogna optare per «documento di dispensazione elettronico». L’unità d’informazione si chiama fra l’altro «Ripetibilità di ogni medicamento» e occorre precisare che cosa si intende con questa denominazione. Inoltre per il monitoraggio di un paziente o per la promozione della sua aderenza terapeutica, ma anche per evitare un abuso di medicamenti, è essenziale sapere quante confezioni sono state consegnate
16 ChiroSuisse, IPAG, PharmaSuisse, Physiosuisse, SBK