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Consultazione 2017/80: Approvazione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo · 20 pagine

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Articolo 27 Entrata in vigore

La presente Convenzione entra in vigore tre mesi dopo la data di deposito del ventesimo strumento di cui all’articolo 26, ma solamente nei confronti dei venti Stati o territori che avranno depositato il loro strumento. Essa entra in vigore per ogni altro Stato o territorio tre mesi dopo la data in cui quest’ultimo avrà depositato il suo strumento.

Articolo 28 Dichiarazione relativa alle acque interne

Nel momento in cui ratifica, accetta, approva la presente Convenzione o vi aderisce o in qualsiasi altro momento successivo, ciascuno Stato contraente può dichiarare che le Regole si applicano alle sue acque interne di carattere non marittimo.

Articolo 29 Limiti all’ambito di applicazione geografica

Nel momento in cui ratifica, accetta, approva la presente Convenzione o vi aderisce, uno Stato o territorio può, in una dichiarazione inviata presso il depositario, stipulare che la presente Convenzione non è applicabile a determinate parti del suo territorio, delle sue acque interne, delle sue acque arcipelagiche o del suo mare territoriale e ne indica le ragioni nella dichiarazione. Per quanto possibile e in tempi brevi, lo Stato si sforza di soddisfare le condizioni alle quali la presente Convenzione si applicherà alle zone specificate nella sua dichiarazione; quando ciò sarà realizzato, esso ritirerà la sua dichiarazione in tutto o in parte.

Articolo 30 Riserve

Ad eccezione dell’articolo 29, nessuna riserva può essere formulata riguardo alla presente Convenzione.

Articolo 31 Emendamenti

1. Ciascuno Stato contraente può, per mezzo di una comunicazione scritta indirizzata al Direttore generale, proporre emendamenti alla presente Convenzione. Il Direttore generale trasmette questa comunicazione a tutti gli Stati contraenti. Se nei sei mesi successivi alla data di trasmissione della comunicazione almeno la metà degli Stati contraenti dà una risposta favorevole a questa domanda, il Direttore generale presenta la proposta alla successiva Conferenza degli Stati contraenti per procedere alla discussione e all’eventuale adozione.

2. Gli emendamenti sono adottati a maggioranza di due terzi degli Stati contraenti presenti e votanti.

3. Gli emendamenti alla presente Convenzione, una volta adottati, sono sottoposti agli Stati contraenti per ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

4. Per gli Stati contraenti che li hanno ratificati, accettati, approvati o che vi hanno aderito, gli emendamenti alla presente Convenzione entrano in vigore tre mesi dopo il deposito degli strumenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo, ad opera di due