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Consultazione 2017/80: Approvazione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo · 20 pagine

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4. Gli Stati contraenti prendono, individualmente, o se del caso congiuntamente, tutte le misure appropriate conformemente alla presente Convenzione e al diritto internazionale, che sono necessarie per proteggere il patrimonio culturale subacqueo, utilizzando a tal fine i mezzi più appropriati di cui dispongono, e secondo le loro rispettive capacità.

5. La conservazione in situ del patrimonio culturale subacqueo è da considerare come l’opzione prioritaria prima di autorizzare o intraprendere qualsiasi intervento su tali beni culturali.

6. Gli elementi del patrimonio culturale subacqueo che sono stati recuperati sono messi in deposito, custoditi e gestiti in modo tale da garantire la loro conservazione a lungo termine.

7. Il patrimonio culturale subacqueo non deve essere oggetto di alcuno sfruttamento commerciale.

8. In conformità con la prassi degli Stati e il diritto internazionale, in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso di modificare le regole del diritto internazionale e la prassi degli Stati relative alle immunità sovrane o a uno qualsiasi dei diritti di uno Stato concernente le sue navi e i suoi aeromobili di Stato.

9. Gli Stati contraenti vigilano affinché tutti i resti umani sommersi in acque marittime siano debitamente rispettati.

10. Occorre incoraggiare un accesso responsabile e inoffensivo del pubblico al patrimonio culturale subacqueo in situ a fini di osservazione o di documentazione, allo scopo di favorire la sensibilizzazione del pubblico riguardo a detto patrimonio, nonché la sua valorizzazione e la sua protezione, tranne che in caso d’incompatibilità con la sua protezione e la sua gestione.

11. Nessuna azione o attività svolta in base alla presente Convenzione può autorizzare a far valere, sostenere o contestare una rivendicazione di sovranità o di giurisdizione nazionale.

Articolo 3 Relazione fra la presente Convenzione e la Convenzione delle

Nazioni Unite sul diritto del mare

Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica i diritti, la giurisdizione e i doveri degli Stati in virtù del diritto internazionale, ivi compresa la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. La presente Convenzione è interpretata e applicata nel contesto e in conformità con le disposizioni del diritto internazionale, ivi compresa la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

Articolo 4 Relazione con le norme concernenti il salvataggio e i ritrovamenti

Nessuna attività relativa al patrimonio culturale subacqueo cui la presente Convenzione si applica è sottoposta alle norme concernenti il salvataggio e i ritrovamenti, salvo se:

a) è autorizzata dalle autorità competenti;