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Consultazione 2017/80: Approvazione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo · 20 pagine

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profondamente preoccupata per il crescente sfruttamento commerciale del patrimonio culturale subacqueo e in particolare per alcune attività volte alla vendita, all’acquisto o al baratto di elementi del patrimonio culturale subacqueo;

consapevole che i progressi tecnologici facilitano la scoperta del patrimonio culturale subacqueo e l’accesso a quest’ultimo;

convinta che la cooperazione fra gli Stati, le organizzazioni internazionali, le istituzioni scientifiche, le organizzazioni professionali, gli archeologi, i sommozzatori, le altre parti interessate e il pubblico in generale è indispensabile per la protezione del patrimonio culturale subacqueo;

considerando che la prospezione, gli scavi e la protezione del patrimonio culturale subacqueo necessitano dell’accesso e del ricorso a metodi scientifici specifici nonché dell’uso di tecniche e di materiali adattati, come pure di un elevato livello di specializzazione professionale, e che ciò richiede criteri uniformi;

consapevole della necessità di codificare e di sviluppare progressivamente le regole relative alla protezione e alla preservazione del patrimonio culturale subacqueo, in conformità al diritto e alla prassi internazionali e in particolare alla Convenzione dell’UNESCO del 14 novembre 1970 concernente le misure da adottare per interdire e impedire l’illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, alla Convenzione dell’UNESCO del 16 novembre 1972 per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale e alla Convenzione delle Nazioni Unite del 10 dicembre 1982 sul diritto del mare;

preoccupata di migliorare l’efficacia delle misure adottate ai livelli internazionale, regionale e nazionale, al fine di preservare in situ gli elementi del patrimonio culturale subacqueo, oppure, quando ciò sia necessario a fini scientifici o di protezione, per procedere accuratamente al loro recupero;

dopo aver deciso nella sua ventinovesima sessione che questa questione sarebbe stata oggetto di una convenzione internazionale;

adotta la presente Convenzione il 2 di novembre 2001:

Articolo 1 Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

1. a) Per «patrimonio culturale subacqueo» s’intendono tutte le tracce di esistenza

umana che presentano un carattere culturale, storico o archeologico e che sono sommerse, parzialmente o totalmente, periodicamente o in permanenza, da almeno 100 anni, e in particolare:

i) i siti, le strutture, gli edifici, gli oggetti e i resti umani, nonché il loro contesto archeologico e naturale;

ii) le navi, gli aeromobili, gli altri veicoli o qualunque parte degli stessi, con il loro carico o altro contenuto, nonché il loro contesto archeologico e naturale; e

iii) gli oggetti di carattere preistorico.