Progetto
Consultazione 2017/80: Approvazione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo · 20 pagine
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b) una descrizione dei metodi e delle tecniche utilizzati;
c) una descrizione dei risultati ottenuti;
d) la documentazione grafica e fotografica essenziale relativa a tutte le fasi dell’intervento;
e) raccomandazioni sulla preservazione e la conservazione degli elementi del patrimonio culturale subacqueo recuperati nonché quelle sulla preservazione e la conservazione del sito; e
f) raccomandazioni relative ad attività future.
XIII. Conservazione degli archivi del progetto
Regola 32. Le modalità di conservazione degli archivi del progetto devono essere stabilite prima dell’inizio di qualsiasi intervento, e devono figurare nella descrizione del progetto.
Regola 33. Gli archivi del progetto, compresi gli elementi del patrimonio culturale subacqueo recuperati e una copia di tutta la documentazione pertinente, devono essere, per quanto possibile, conservati intatti e completi sotto forma di raccolta, al fine di consentire agli esperti e al pubblico di avervi accesso, e in modo da garantire la conservazione degli archivi stessi. Ciò deve essere realizzato il più rapidamente possibile e in ogni caso non oltre dieci anni dopo il completamento del progetto, nella misura in cui il termine sia compatibile con la conservazione del patrimonio culturale subacqueo.
Regola 34. Gli archivi del progetto devono essere gestiti in conformità con gli standard professionali internazionali, con riserva dell’approvazione da parte delle autorità competenti.
XIV. Divulgazione
Regola 35. Per quanto possibile, il progetto deve prevedere azioni educative e la divulgazione dei risultati al grande pubblico.
Regola 36. Per ciascun progetto, un rapporto finale di sintesi deve essere:
a) reso pubblico non appena possibile, tenendo conto della complessità del progetto e del carattere di riservatezza e di delicatezza delle informazioni; e
b) depositato presso archivi pubblici pertinenti.
Fatto a Parigi il 6 novembre 2001, in due esemplari autentici recanti la firma del Presidente della Conferenza generale riunita nella sua trentunesima sessione e del Direttore generale delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza et la cultura, le cui copie certificate conformi saranno consegnate a tutti gli Stati e a tutti i territori ai sensi dell’articolo 26, nonché all’Organizzazione delle Nazioni Unite.