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Consultazione 2017/80: Approvazione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo · 20 pagine
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Convenzione in materia di interpretazione o di applicazione di quest’ultima, a prescindere dal fatto che tali Stati siano o meno Stati contraenti della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.
4. La procedura scelta da uno Stato contraente della presente Convenzione e della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare ai sensi dell’articolo 287 di quest’ultima si applica alla soluzione delle controversie in virtù del presente articolo, a meno che detto Stato contraente, nel ratificare, accettare, approvare la presente Convenzione o aderirvi, o in qualsiasi altro momento successivo, abbia scelto un’altra procedura conformemente all’articolo 287 per la soluzione delle controversie risultanti dalla presente Convenzione.
5. Al momento di ratificare, accettare, approvare la presente Convenzione o di aderirvi, o in qualsiasi altro momento successivo, uno Stato contraente della presente Convenzione che non è parte della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare è libero di scegliere, per mezzo di una dichiarazione scritta, uno o più mezzi fra quelli enunciati all’articolo 287 paragrafo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare per la soluzione delle controversie in virtù del presente articolo. L’articolo 287 è applicabile a questa dichiarazione, nonché a ogni controversia di cui questo Stato è parte e che non è oggetto di una dichiarazione in vigore. Ai fini della conciliazione e dell’arbitrato, conformemente agli allegati V e VII della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare questo Stato è abilitato a nominare conciliatori nonché arbitri che saranno iscritti negli elenchi di cui all’allegato V articolo 2 e all’allegato VII articolo 2, per la soluzione delle controversie risultanti dalla presente Convenzione.
Articolo 26 Ratifica, accettazione, approvazione o adesione
1. La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica, all’accettazione o all’approvazione degli Stati membri dell’UNESCO.
2. La presente Convenzione è sottoposta all’adesione:
a) degli Stati non membri dell’UNESCO, ma membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, o membri di un’istituzione specializzata del sistema delle Nazioni Unite o dell’Agenzia internazionale dell’energia nucleare, nonché degli Stati contraenti dello Statuto della Corte internazionale di giustizia e di ogni altro Stato che la Conferenza generale dell’UNESCO ha invitato ad aderire;
b) dei territori che godono di una completa autonomia interna, riconosciuta come tale dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, ma che non hanno avuto accesso alla piena indipendenza conformemente alla risoluzione 1514 (XV) dell’Assemblea generale e che hanno competenza per le materie trattate dalla presente Convenzione, ivi compresa la competenza a concludere trattati su queste materie.
3. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione sono depositati presso il Direttore generale.