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Consultazione 2017/80: Approvazione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo · 20 pagine
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Il Direttore generale invita altresì l’Autorità internazionale dei fondi marini a partecipare a tali consultazioni.
3. Tutti gli Stati contraenti possono prendere ogni opportuna misura, conformemente alla presente Convenzione, se del caso prima di qualsiasi consultazione, al fine d’impedire qualsiasi immediato pericolo per il patrimonio culturale subacqueo, per via sia di un’attività umana, sia di ogni altra causa, in particolare il saccheggio.
4. Lo Stato coordinatore:
a) attua le misure di protezione convenute dagli Stati che partecipano alla consultazione, ivi compreso lo Stato coordinatore, salvo se gli Stati partecipanti alla consultazione, ivi compreso lo Stato coordinatore, convengono che queste misure saranno realizzate da un altro Stato contraente; e
b) rilascia tutte le autorizzazioni necessarie per le misure così convenute, conformemente alla presente Convenzione, a meno che gli Stati che partecipano alla consultazione, ivi compreso lo Stato coordinatore, convengano che tali autorizzazioni saranno rilasciate da un altro Stato contraente.
5. Lo Stato coordinatore può svolgere ogni necessaria ricerca preliminare sul patrimonio culturale subacqueo, rilasciare tutte le autorizzazioni necessarie a tal fine, ed esso trasmette senza indugio i risultati di tali ricerche al Direttore generale, il quale mette queste informazioni a disposizione degli altri Stati contraenti.
6. Quando coordina le consultazioni, adotta misure, svolge qualsiasi ricerca preliminare e/o rilascia autorizzazioni ai sensi del presente articolo, lo Stato coordinatore agisce a beneficio dell’umanità nel suo insieme, a nome di tutti gli Stati contraenti. Una particolare attenzione è accordata ai diritti preferenziali degli Stati, di origine culturale, storica o archeologica, riguardo al patrimonio in questione.
7. Nessuno Stato contraente intraprende né autorizza interventi su una nave o su un aeromobile di Stato nell’Area senza il consenso dello Stato di bandiera.
Articolo 13 Immunità sovrana
Le navi da guerra e altre navi governative o aeromobili militari che godono di un’immunità sovrana, che operano con fini non commerciali nel normale corso delle loro operazioni e che non partecipano a interventi sul patrimonio culturale subacqueo, non sono tenute a dichiarare le scoperte del patrimonio culturale subacqueo conformemente agli articoli 9-12 della presente Convenzione. Tuttavia, nell’adottare misure adeguate che non nuocciano né alle operazioni né alle capacità operative delle loro navi da guerra e di altre navi governative o aeromobili militari che godono di un’immunità sovrana e che operano con fini non commerciali, gli Stati contraenti si accertano che queste navi e aeromobili si adeguino, per quanto possibile e ragionevole, alle disposizioni degli articoli 9-12 della presente Convenzione.
Articolo 14 Controllo dell’ingresso sul proprio territorio, del commercio e della
detenzione di elementi del patrimonio culturale subacqueo
Gli Stati contraenti prendono provvedimenti per impedire l’ingresso sul loro territorio, nonché il commercio e il possesso di elementi del patrimonio culturale subac-