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Consultazione 2017/80: Approvazione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo · 20 pagine
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c) può svolgere qualsiasi necessaria ricerca preliminare sul patrimonio culturale subacqueo e rilasciare tutte le autorizzazioni necessarie a tale scopo, e trasmette tempestivamente i risultati di tale ricerche al Direttore generale, il quale senza indugio mette queste informazioni a disposizione degli altri Stati contraenti.
6. Quando coordina le consultazioni, adotta misure, svolge qualsiasi ricerca preliminare e/o rilascia autorizzazioni ai sensi del presente articolo, lo Stato coordinatore agisce a nome di tutti gli Stati contraenti, e non nel suo interesse specifico. Questa azione non può di per sé essere invocata per rivendicare un qualsiasi diritto preferenziale o giurisdizionale non sancito dal diritto internazionale, in particolare dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.
7. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 4 del presente articolo, nessun intervento può essere effettuato su una nave o su un aeromobile di Stato senza l’accordo dello Stato di bandiera e la collaborazione dello Stato coordinatore.
Articolo 11 Dichiarazione e notifica nell’Area
1. La protezione del patrimonio culturale subacqueo nell’Area incombe a tutti gli Stati contraenti, conformemente alla presente Convenzione e all’articolo 149 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Di conseguenza, quando il cittadino di uno Stato contraente o una nave battente la sua bandiera effettua una scoperta o ha intenzione di procedere a un intervento sul patrimonio culturale subacqueo situato nell’Area, questo Stato contraente esige che il suo cittadino, o il capitano della nave gli dichiari tale scoperta o intervento.
2. Gli Stati contraenti notificano al Direttore generale e al Segretario generale dell’Autorità internazionale dei fondi marini le scoperte o gli interventi sul patrimonio culturale subacqueo che vengono loro così segnalati.
3. Il Direttore generale mette senza indugio a disposizione di tutti gli Stati contraenti le informazioni che gli sono in tal modo notificate.
4. Ciascuno Stato contraente può far sapere al Direttore generale che desidera essere consultato sul modo di assicurare la protezione effettiva di questo patrimonio culturale subacqueo. Tale dichiarazione deve basarsi su un legame verificabile con questo patrimonio culturale subacqueo, tenendo in particolare conto i diritti preferenziali degli Stati di origine culturale, storica o archeologica.
Articolo 12 Protezione del patrimonio culturale subacqueo nell’Area
1. Un’autorizzazione per un intervento sul patrimonio culturale subacqueo situato nell’Area può essere rilasciata solo in conformità alle disposizioni del presente articolo.
2. Il Direttore generale invita tutti gli Stati contraenti che hanno manifestato il proprio interesse ai sensi dell’articolo 11 paragrafo 4 a consultarsi sul modo migliore di proteggere il patrimonio culturale subacqueo e a designare uno Stato contraente che sarà incaricato di coordinare queste consultazioni in qualità di «Stato coordinatore».