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Consultazione 2017/80: Approvazione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo · 20 pagine
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Regola 23. Tutti i componenti dell’équipe incaricata del progetto devono possedere qualifiche professionali e una comprovata competenza in rapporto al loro incarico.
VIII. Preservazione e gestione del sito
Regola 24. Il programma di preservazione deve prevedere il trattamento delle vestigia archeologiche durante gli interventi sul patrimonio culturale subacqueo, durante il loro trasporto e a lungo termine. La preservazione deve essere effettuata secondo gli standard professionali in vigore.
Regola 25. Il programma di gestione del sito deve prevedere la protezione e la gestione in situ del patrimonio culturale subacqueo, sia durante che dopo il termine del cantiere. Il programma deve comprendere l’informazione al pubblico, mezzi ragionevoli per la stabilizzazione del sito, la sorveglianza e la protezione contro le intrusioni.
IX. Documentazione
Regola 26. Il programma di documentazione deve prevedere la documentazione dettagliata degli interventi sul patrimonio culturale subacqueo, ivi compreso un rapporto d’attività, rispondente agli standard professionali di documentazione archeologica in vigore.
Regola 27. La documentazione deve comprendere almeno un inventario dettagliato del sito, che includa l’indicazione della provenienza degli elementi del patrimonio culturale subacqueo rimossi o recuperati durante gli interventi, il taccuino di cantiere, le planimetrie, i disegni, le sezioni oltre a fotografie o documentazione con altri mezzi.
X. Sicurezza
Regola 28. Deve essere preparato un adeguato piano di sicurezza per assicurare la sicurezza e l’incolumità dei componenti dell’équipe del progetto e di terzi. Tale piano deve essere conforme alle prescrizioni legali e professionali in vigore.
XI. Ambiente
Regola 29. Deve essere elaborata un’adeguata strategia ambientale per impedire che i fondi e la vita marina siano indebitamente disturbati.
XII. Rapporti
Regola 30. Devono essere presentati rapporti intermedi e un rapporto finale in conformità al calendario di lavoro che figura nella descrizione del progetto; tali rapporti sono depositati in archivi pubblici pertinenti.
Regola 31. I rapporti devono comprendere:
a) una descrizione degli obiettivi;