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Consultazione 2017/80: Approvazione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo · 20 pagine
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queo illecitamente esportati e/o recuperati, quando tale recupero è in violazione delle disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 15 Non uso delle zone sotto la giurisdizione degli Stati contraenti
Gli Stati contraenti prendono provvedimenti per vietare l’uso del loro territorio, compresi i loro porti marittimi e le isole artificiali, gli impianti e le strutture sottoposte alla loro giurisdizione esclusiva o che sono posti sotto il loro controllo esclusivo, qualora si tratti di dare supporto a interventi sul patrimonio culturale subacqueo non conformi alle disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 16 Misure concernenti i propri cittadini e le proprie navi
Gli Stati contraenti prendono tutte le misure opportune per accertarsi che i loro cittadini e le navi battenti la loro bandiera si astengano dal procedere a interventi sul patrimonio culturale subacqueo in modo non conforme alla presente Convenzione.
Articolo 17 Sanzioni
1. Ciascuno Stato contraente impone sanzioni per qualsiasi violazione delle misure che ha adottato al fine dell’attuazione della presente Convenzione.
2. Le sanzioni applicabili in materia di violazione devono essere sufficientemente rigorose da garantire l’osservanza della presente Convenzione e scoraggiare le violazioni ovunque siano esse commesse e tali sanzioni devono inoltre privare i contravventori dei proventi derivanti dalle loro attività illecite.
3. Gli Stati contraenti cooperano per garantire l’applicazione delle sanzioni inflitte ai sensi del presente articolo.
Articolo 18 Sequestro e messa a disposizione degli elementi del patrimonio
culturale subacqueo
1. Ciascuno Stato contraente prende provvedimenti per procedere al sequestro, sul suo territorio, degli elementi del patrimonio culturale subacqueo, recuperati in modo non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.
2. Lo Stato contraente che ha sequestrato elementi del patrimonio culturale subacqueo in applicazione della presente Convenzione li registra, li protegge e prende tutte le misure ragionevoli per garantirne la stabilizzazione.
3. Lo Stato contraente che ha sequestrato elementi del patrimonio culturale subacqueo in applicazione della presente Convenzione, ne dà notifica al Direttore generale e a ogni altro Stato avente un legame verificabile, in particolare culturale, storico o archeologico, con il patrimonio culturale subacqueo in questione.
4. Lo Stato contraente che ha sequestrato elementi del patrimonio culturale subacqueo, si accerta che se ne disponga nell’interesse generale, in considerazione degli adempimenti obbligatori di preservazione e di ricerca, della necessità di ricostituire le collezioni disperse, delle esigenze in materia di accesso del pubblico, di esposizione e di educazione nonché degli interessi di ogni Stato avente un legame verifica-