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Consultazione 2017/80: Approvazione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo · 20 pagine
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esistenti, al fine di procedere all’istituzione, alla tenuta e all’aggiornamento di un inventario del patrimonio culturale subacqueo e di assicurare efficacemente la protezione, la preservazione, la valorizzazione e la gestione del patrimonio culturale subacqueo in questione, nonché le ricerche e la formazione necessarie.
2. Gli Stati contraenti comunicano al Direttore generale i nomi e gli indirizzi delle loro autorità competenti in materia di patrimonio culturale subacqueo.
Articolo 23 Conferenza degli Stati contraenti
1. Il Direttore generale convoca una Conferenza degli Stati contraenti nell’anno successivo all’entrata in vigore della presente Convenzione, e in seguito almeno una volta ogni due anni. Il Direttore generale convoca una Conferenza straordinaria degli Stati contraenti, se la maggioranza di questi ultimi ne fa richiesta.
2. La Conferenza degli Stati contraenti definisce le proprie funzioni e responsabilità.
3. La Conferenza degli Stati contraenti adotta il proprio regolamento interno.
4. La Conferenza degli Stati contraenti può istituire un Consiglio consultivo scientifico e tecnico, composto da esperti la cui candidatura è presentata dagli Stati contraenti, in considerazione del principio di un’equa ripartizione geografica e dell’obiettivo auspicabile di un equilibrio fra i sessi.
5. Il Consiglio consultivo scientifico e tecnico assiste, ove necessario, la Conferenza degli Stati contraenti sulle questioni a carattere scientifico o tecnico concernenti l’attuazione delle Regole.
Articolo 24 Segretariato della Convenzione
1. Il Direttore generale fornisce il Segretariato della presente Convenzione.
2. Le funzioni del Segretariato comprendono segnatamente:
a) l’organizzazione delle Conferenze degli Stati contraenti di cui all’articolo 23 paragrafo 1;
b) l’aiuto necessario agli Stati contraenti per attuare le decisioni delle Conferenze degli Stati contraenti.
Articolo 25 Soluzione pacifica delle controversie
1. Qualsiasi controversia fra uno o più Stati contraenti relativa all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione è oggetto di negoziati condotti in buona fede o di altri mezzi di soluzione pacifica di loro scelta.
2. Se i negoziati summenzionati non consentono di risolvere la controversia in tempi ragionevoli, quest’ultima può essere sottoposta alla mediazione dell’UNESCO, di comune accordo fra gli Stati contraenti interessati.
3. Se non è intrapresa alcuna mediazione o se la mediazione non consente di pervenire a una soluzione, le disposizioni relative alla soluzione delle controversie enunciate nella Parte XV della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare si applicano mutatis mutandis a qualsiasi controversia fra Stati contraenti alla presente