Progetto

Consultazione 2017/80: Approvazione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo · 20 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 16Fedlex · Progetto

patrimonio culturale subacqueo sono autorizzati solo quando si procede in modo compatibile con la protezione di questo patrimonio e possono essere autorizzati, a questa condizione, quando contribuiscono significativamente alla protezione, alle conoscenza o alla valorizzazione del patrimonio culturale di detto patrimonio.

Regola 2. Lo sfruttamento commerciale del patrimonio culturale subacqueo a fini di transazione o di speculazione oppure la sua irrimediabile dispersione è fondamentalmente incompatibile con la sua protezione e corretta gestione. Gli elementi del patrimonio culturale subacqueo non possono essere oggetto di transazioni né di operazioni di vendita, acquisto o baratto alla stregua di beni commerciali.

La presente Regola non può essere interpretata nel senso d’impedire:

a) la fornitura di servizi archeologici professionali o dei necessari servizi connessi, la cui natura e il cui scopo siano in piena conformità con questa Convenzione, previa autorizzazione da parte delle autorità competenti;

b) il deposito di elementi del patrimonio culturale subacqueo, recuperati nel quadro di un progetto di ricerca svolto in conformità con la presente Convenzione, purché tale deposito non costituisca pregiudizio per l’interesse scientifico o culturale o per l’integrità degli elementi recuperati né comporti la loro irrimediabile dispersione, purché sia conforme alle disposizioni delle Regole 33 e 34 e con riserva dell’autorizzazione da parte delle autorità competenti.

Regola 3. Gli interventi sul patrimonio culturale subacqueo non devono influire negativamente su di esso più di quanto sia necessario per raggiungere gli obiettivi del progetto.

Regola 4. Gli interventi sul patrimonio culturale subacqueo devono prevedere tecniche e metodi di prospezione non distruttivi, da preferire al recupero degli oggetti. Se lo scavo o il recupero si rivelano necessari per scopi di studio scientifico o per la protezione definitiva del patrimonio culturale subacqueo, metodi e tecniche utilizzati devono essere il meno distruttivi possibile e contribuire alla preservazione delle vestigia.

Regola 5. Gli interventi sul patrimonio culturale subacqueo non devono arrecare perturbazioni inutilmente ai resti umani e nei luoghi sacri.

Regola 6. Gli interventi sul patrimonio culturale subacqueo devono essere rigorosamente regolamentati per assicurare la debita acquisizione dei dati culturali, storici e archeologici raccolti.

Regola 7. L’accesso del pubblico al patrimonio culturale subacqueo in situ deve essere favorito, salvo nei casi in cui tale accesso sia incompatibile con la protezione e la gestione del sito.

Regola 8. Deve essere incoraggiata la cooperazione internazionale in materia di interventi sul patrimonio culturale subacqueo, al fine di promuovere scambi fruttuosi di archeologi e di specialisti in altre discipline pertinenti e di utilizzare al meglio le loro competenze.