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Consultazione 2017/80: Approvazione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo · 20 pagine

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b) Gli oleodotti e i cavi posizionati sui fondi marini non sono considerati come facenti parte del patrimonio culturale subacqueo.

c) Gli impianti diversi dagli oleodotti o dai cavi posizionati sui fondi marini ed ancora in uso non sono considerati come facenti parte del patrimonio culturale subacqueo.

2. a) Per «Stati contraenti», s’intendono gli Stati che hanno consentito a essere

vincolati dalla presente Convenzione e nei cui confronti quest’ultima è in vigore.

b) La presente Convenzione si applica mutatis mutandis ai territori di cui all’articolo 26 paragrafo 2 lettera b che divengono parti della presente Convenzione, conformemente alle condizioni definite in questo paragrafo che concernono ciascuno di essi; in questa misura l’espressione «Stati contraenti» s’intende riferita a questi territori.

3. Per «UNESCO» s’intende l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura.

4. Per «Direttore generale» s’intende il Direttore generale dell’UNESCO.

5. Per «Area» s’intendono i fondi marini e il loro sottosuolo al di là dei limiti della giurisdizione nazionale.

6. Per «intervento sul patrimonio culturale subacqueo» s’intende un’attività avente principalmente come oggetto il patrimonio culturale subacqueo e che è suscettibile di pregiudicare materialmente questo patrimonio o di arrecargli qualsiasi altro danno, direttamente o indirettamente.

7. Per «intervento avente un impatto fortuito sul patrimonio culturale subacqueo» s’intende un’attività la quale pur non avendo come oggetto, principalmente o parzialmente, il patrimonio culturale subacqueo, è suscettibile di pregiudicare materialmente questo patrimonio o di arrecargli qualsiasi altro danno.

8. Per «navi e aeromobili di Stato» s’intendono le navi da guerra e altre navi o aeromobili che appartenevano a uno Stato o operavano sotto il suo controllo e che erano esclusivamente utilizzati, all’epoca in cui affondarono, per scopi di servizio pubblico non commerciale, che sono identificati come tali e che corrispondono alla definizione di patrimonio culturale subacqueo.

9. Per «Regole» s’intendono le Regole relative agli interventi sui beni culturali subacquei quali menzionate all’articolo 33 della presente Convenzione.

Articolo 2 Obiettivi e principi generali

1. La presente Convenzione mira a garantire e a rafforzare la protezione del patrimonio culturale subacqueo.

2. Gli Stati contraenti cooperano alla protezione del patrimonio culturale subacqueo.

3. Gli Stati contraenti preservano il patrimonio culturale subacqueo nell’interesse dell’umanità, e conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.