Progetto
Consultazione 2017/80: Approvazione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo · 20 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 5Fedlex · Progetto
b) è pienamente conforme alla presente Convenzione; e
c) è garantita la protezione massima del patrimonio culturale subacqueo in ogni operazione di recupero.
Articolo 5 Attività aventi un impatto fortuito sul patrimonio culturale
subacqueo
Ciascuno Stato contraente si avvale dei mezzi più adatti di cui dispone per impedire o attenuare qualsiasi incidenza negativa dovuta ad attività sottoposte alla sua giurisdizione aventi un impatto fortuito sul patrimonio culturale subacqueo.
Articolo 6 Accordi bilaterali, regionali o altri accordi multilaterali
1. Gli Stati contraenti sono incoraggiati a concludere accordi bilaterali, regionali o altri accordi multilaterali, o migliorare gli accordi esistenti, al fine di garantire la preservazione del patrimonio culturale subacqueo. Tutti questi accordi devono essere pienamente conformi alle disposizioni della presente Convenzione e non devono indebolirne il carattere universale. Nell’ambito di tali accordi, gli Stati possono adottare regole e regolamentazioni atte ad assicurare una migliore protezione del patrimonio culturale subacqueo rispetto a quelle adottate ai sensi della presente Convenzione.
2. Le parti a questi accordi bilaterali, regionali o ad altri accordi multilaterali possono invitare gli Stati che hanno un legame verificabile, in modo particolare un legame culturale, storico o archeologico con il patrimonio culturale subacqueo in questione, ad aderire a questi accordi.
3. La presente Convenzione non modifica i diritti e gli obblighi degli Stati contraenti in materia di protezione delle navi sommerse ai sensi di altri accordi bilaterali, regionali o di altri accordi multilaterali conclusi prima dell’adozione della presente Convenzione, in particolare se essi si conformano agli obiettivi di quest’ultima.
Articolo 7 Patrimonio culturale subacqueo nelle acque interne, nelle acque
arcipelagiche e nel mare territoriale
1. Nell’esercizio della loro sovranità, gli Stati contraenti hanno il diritto esclusivo di regolamentare e di autorizzare gli interventi sul patrimonio culturale subacqueo presente nelle loro acque interne, nelle loro acque arcipelagiche e nel loro mare territoriale.
2. Fatti salvi gli altri accordi internazionali e le regole del diritto internazionale applicabili alla protezione del patrimonio culturale subacqueo, gli Stati contraenti prescrivono l’applicazione delle Regole agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo presente nelle loro acque interne, nelle loro acque arcipelagiche e nel loro mare territoriale.
3. Nelle loro acque arcipelagiche e nel loro mare territoriale, nell’esercizio della loro sovranità e in conformità alla prassi generale osservata fra gli Stati, gli Stati contraenti, al fine di cooperare per l’adozione dei migliori metodi di protezione delle navi e degli aeromobili di Stato, dovrebbero informare lo Stato di bandiera contraen-