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Consultazione 2017/80: Approvazione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo · 20 pagine
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te della presente Convenzione, e, se del caso, gli altri Stati che hanno un legame verificabile, in particolare culturale, storico o archeologico, in caso di rinvenimento di tali navi e aeromobili di Stato identificabili.
Articolo 8 Patrimonio culturale subacqueo nella zona contigua
Fatti salvi gli articoli 9 e 10, e in aggiunta a essi, nonché in applicazione dell’articolo 303 paragrafo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, gli Stati contraenti possono regolamentare e autorizzare gli interventi sul patrimonio culturale subacqueo nella loro zona contigua. Ciò facendo, essi impongono l’applicazione delle Regole.
Articolo 9 Dichiarazione e notifica nella zona economica esclusiva e sulla
piattaforma continentale
1. Tutti gli Stati contraenti hanno il dovere di proteggere il patrimonio culturale subacqueo nella loro zona economica esclusiva e sulla loro piattaforma continentale conformemente alla presente Convenzione.
Di conseguenza:
a) ciascuno Stato contraente esige, quando uno dei suoi cittadini o una nave battente la sua bandiera fa una scoperta o prevede un intervento sul patrimonio culturale subacqueo situato nella sua zona economica esclusiva o sulla sua piattaforma continentale, che il cittadino o il capitano della nave gli dichiari tale scoperta o intervento;
b) nella zona economica esclusiva o sulla piattaforma continentale di un altro Stato contraente:
i) gli Stati contraenti esigono che il cittadino o il capitano della nave dichiari loro tale scoperta o intervento, come pure all’altro Stato contraente;
ii) alternativamente e se necessario, gli Stati contraenti esigono che il cittadino o il capitano della nave dichiari loro tale scoperta o intervento e provveda alla trasmissione rapida ed efficace di tali dichiarazioni a tutti gli altri Stati contraenti.
2. Nel depositare il proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, lo Stato contraente specifica il modo in cui trasmetterà le dichiarazioni ai sensi del paragrafo 1 lettera b del presente articolo.
3. Ciascuno Stato contraente notifica al Direttore generale le scoperte o gli interventi sul patrimonio culturale subacqueo che gli vengono notificati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
4. Il Direttore generale mette senza indugio a disposizione di tutti gli Stati contraenti le informazioni che gli sono notificate in forza del paragrafo 3 del presente articolo.
5. Ciascuno Stato contraente può far sapere allo Stato contraente nella cui zona economica esclusiva o sulla cui piattaforma continentale si trova il patrimonio culturale subacqueo, che desidera essere consultato sul modo di assicurare la protezione effettiva di detto patrimonio. Questa dichiarazione deve basarsi su un legame