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Consultazione 2017/80: Approvazione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo · 20 pagine
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bile, in particolare culturale, storico o archeologico, con il patrimonio culturale subacqueo in questione.
Articolo 19 Collaborazione e condivisione delle informazioni
1. Gli Stati contraenti cooperano e si forniscono reciprocamente assistenza al fine di assicurare la protezione e la gestione del patrimonio culturale subacqueo nel quadro della presente Convenzione, in particolare, qualora ciò sia possibile collaborando all’esplorazione, agli scavi, alla documentazione, alla preservazione, allo studio ed alla valorizzazione di questo patrimonio.
2. Nella misura in cui gli obiettivi della presente Convenzione lo consentano, ciascuno Stato contraente s’impegna a condividere con gli altri Stati contraenti le informazioni di cui dispone sul patrimonio culturale subacqueo, in particolare per quanto riguarda il rinvenimento di elementi di questo patrimonio, la loro localizzazione, gli elementi estratti da scavi o recuperati in contravvenzione alla presente Convenzione o in violazione di altre disposizioni del diritto internazionale, i metodi e le tecniche scientifiche appropriate e l’evoluzione del diritto applicabile a questo patrimonio.
3. Le informazioni relative alla scoperta o alla localizzazione di elementi del patrimonio culturale subacqueo, che sono condivise fra gli Stati contraenti o fra l’UNESCO e gli Stati contraenti, rimangono confidenziali e sono comunicate solo alle autorità competenti degli Stati contraenti, nella misura in cui ciò sia conforme alla loro legislazione nazionale, fintanto che la loro divulgazione può costituire un pericolo o un rischio per la preservazione degli elementi di questo patrimonio.
4. Ciascuno Stato contraente prende tutte le misure opportune, ivi compreso, quando ciò è possibile, mediante l’utilizzazione delle banche dati internazionali appropriate, al fine di diffondere le informazioni di cui dispone sugli elementi del patrimonio culturale subacqueo, che sono oggetto di scavi o che sono stati recuperati in violazione della presente Convenzione o, peraltro, del diritto internazionale.
Articolo 20 Sensibilizzazione del pubblico
Ciascuno Stato contraente prende tutte le misure opportune per sensibilizzare il pubblico rispetto al valore e all’interesse del patrimonio culturale subacqueo nonché all’importanza che riveste la protezione prevista dalla presente Convenzione.
Articolo 21 Formazione in materia di archeologia subacquea
Gli Stati contraenti cooperano per impartire una formazione in archeologia subacquea nonché sulle tecniche di preservazione del patrimonio culturale subacqueo e per procedere, secondo condizioni stabilite di comune accordo, a trasferimenti di tecnologia relativamente a detto patrimonio.
Articolo 22 Autorità competenti
1. Per accertare che la presente Convenzione sia attuata correttamente, gli Stati contraenti istituiscono autorità competenti o rafforzano, se del caso, quelle già