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Consultazione 2017/80: Approvazione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo · 20 pagine

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verificabile, in particolare culturale, storico o archeologico con il patrimonio culturale subacqueo di cui sopra.

Articolo 10 Protezione del patrimonio culturale subacqueo nella zona economica

esclusiva e sulla piattaforma continentale

1. Un’autorizzazione per un intervento sul patrimonio culturale subacqueo situato nella zona economica esclusiva o sulla piattaforma continentale degli Stati contraenti può essere rilasciata solo in conformità alle disposizioni del presente articolo.

2. Uno Stato contraente nella cui zona economica esclusiva o sulla cui piattaforma continentale si trova il patrimonio culturale subacqueo ha il diritto di vietare o di autorizzare qualsiasi intervento su tale patrimonio per impedire che sia arrecato pregiudizio ai suoi diritti sovrani o alla sua giurisdizione, come riconosciuti dal diritto internazionale, ivi compresa la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

3. Nel caso di scoperta di patrimonio culturale subacqueo o qualora si preveda un intervento sul patrimonio culturale subacqueo nella zona economica esclusiva o sulla piattaforma continentale di uno Stato contraente, tale Stato contraente:

a) consulta tutti gli altri Stati contraenti che hanno manifestato il loro interesse ai sensi dell’articolo 9 paragrafo 5, sul modo migliore di proteggere il patrimonio culturale subacqueo;

b) coordina queste consultazioni in qualità di «Stato coordinatore» salvo se dichiara espressamente che non desidera farlo, nel qual caso gli Stati contraenti che hanno manifestato il proprio interesse ai sensi dell’articolo 9 paragrafo 5 nominano uno Stato coordinatore.

4. Fatti salvi gli obblighi di tutti gli Stati contraenti di proteggere il patrimonio culturale subacqueo mediante l’adozione di tutte le misure opportune conformi al diritto internazionale che mirano a impedire qualsiasi pericolo immediato per il patrimonio culturale subacqueo, in particolare il saccheggio, lo Stato coordinatore può prendere tutte le misure appropriate e/o concedere tutte le autorizzazioni necessarie conformemente alla presente Convenzione e, se del caso, prima di qualsiasi consultazione, al fine d’impedire qualsiasi immediato pericolo per il patrimonio culturale subacqueo per via dell’attività umana, o per qualsiasi altra causa, in particolare il saccheggio. Nell’adottare queste misure può essere sollecitata l’assistenza di altri Stati contraenti.

5. Lo Stato coordinatore:

a) attua le misure di protezione convenute dagli Stati che partecipano alla consultazione, ivi compreso lo Stato coordinatore, salvo se gli Stati partecipanti alla consultazione, ivi compreso lo Stato coordinatore, convengono che queste misure saranno attuate da un altro Stato contraente;

b) rilascia tutte le autorizzazioni necessarie in riferimento alle misure convenute conformemente alle Regole, a meno che gli Stati che partecipano alla consultazione, ivi compreso lo Stato coordinatore, convengano che tali autorizzazioni saranno rilasciate da un altro Stato contraente;