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Consultazione 2017/84: Approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani e relativo recepimento in Svizzera (revisione della legge sui trapianti) · 18 pagine

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2Il paragrafo 1 del presente articolo si applica anche alle vittime nella misura in cui esse sono testimoni.

Capitolo V: Misure di prevenzione

Articolo 21 Misure a livello nazionale

1Ogni Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura per assicurare:

a) l’esistenza di un sistema nazionale trasparente per il trapianto di organi umani;

b) un equo accesso ai servizi di trapianto per i pazienti;

c) in collaborazione con tutte le autorità competenti, la raccolta, l’analisi e lo scambio di informazioni riguardanti i reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione.

2Allo scopo di prevenire e contrastare il traffico di organi umani, ogni Parte adotta, se del caso, misure per:

a) dare ai professionisti sanitari e agli agenti coinvolti informazioni sulla prevenzione del traffico di organi umani e sulla lotta contro quest’ultimo o per rafforzare la loro formazione;

b) organizzare campagne di sensibilizzazione del pubblico all’illegalità e ai pericoli del traffico di organi umani.

3Ogni Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura per vietare attività pubblicitarie in relazione al fabbisogno o alla disponibilità di organi umani al fine di offrire o cercare di trarre un profitto o un vantaggio comparabile.

Articolo 22 Misure a livello internazionale

Le Parti cooperano, nella misura più ampia possibile, per prevenire il traffico di organi umani. In particolare, le Parti:

a) riferiscono al Comitato delle Parti, su sua richiesta, circa il numero dei casi di traffico di organi umani sui rispettivi territori;

b) designano un punto di contatto nazionale per lo scambio di informazioni relative al traffico di organi umani.

Capitolo VI: Meccanismo di controllo

Articolo 23 Comitato delle Parti

1Il Comitato delle Parti è composto dai rappresentanti delle Parti della Convenzione.

2Il Comitato delle Parti è convocato dal Segretario generale del Consiglio d’Europa. La sua prima riunione si svolge entro un anno dall’entrata in vigore della presente