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Consultazione 2017/84: Approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani e relativo recepimento in Svizzera (revisione della legge sui trapianti) · 18 pagine
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Articolo 14 Condanne precedenti
Ogni Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura per consentire che vengano prese in considerazione, al momento dell’accertamento della pena, le condanne definitive pronunciate da un’altra Parte per reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione.
Capitolo III: Diritto penale processuale
Articolo 15 Avvio e prosecuzione del procedimento
Ogni Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura per assicurare che le indagini o il perseguimento dei reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione non siano subordinati a una querela e che i procedimenti relativi possano continuare anche in caso di ritiro della querela.
Articolo 16 Indagini penali
Ogni Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura per assicurare, nel rispetto dei principi del proprio diritto interno, indagini e un perseguimento penale efficaci per quanto concerne i reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione.
Articolo 17 Cooperazione internazionale
1Le Parti cooperano tra di loro, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione e in applicazione dei pertinenti strumenti internazionali e regionali applicabili, degli accordi fondati su normative uniformi o reciproche e del loro diritto interno, nella misura più ampia possibile, per gli scopi delle indagini e dei procedimenti che riguardano reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione, inclusi sequestro e confisca.
2Le Parti cooperano tra di loro nella misura più ampia possibile secondo i trattati internazionali, regionali e bilaterali applicabili e pertinenti riguardo all’estradizione e all’assistenza giudiziaria reciproca in materia penale che riguarda i reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione.
3Qualora una Parte che subordina l’estradizione o l’assistenza giudiziaria reciproca in materia penale all’esistenza di un trattato riceva una domanda di estradizione o di assistenza giudiziaria in materia penale da una Parte con cui non ha concluso un siffatto trattato, essa può, agendo in piena conformità con i propri obblighi derivanti dal diritto internazionale e fatte salve le condizioni previste dal diritto interno della Parte sollecitata, considerare la presente Convenzione come base legale per l’estradizione o l’assistenza giudiziaria reciproca in materia penale con riferimento ai reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione.