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Consultazione 2017/84: Approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani e relativo recepimento in Svizzera (revisione della legge sui trapianti) · 18 pagine

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te Convenzione a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione e di cui essa assicura le relazioni internazionali o a nome del quale è autorizzata ad assumere impegni. Nei confronti di tale territorio la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a partire dalla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario generale.

3Ogni dichiarazione fatta in applicazione dei due paragrafi precedenti può, con riferimento a qualsiasi territorio specificato nella dichiarazione, essere ritirata con un notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro diventa effettivo a partire dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a partire dalla data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.

Articolo 30 Riserve

1Ogni Stato o l’Unione europea, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, può dichiarare che si avvale di una o più riserve di cui all’articolo 4 paragrafo 2; 9 paragrafo 3; 10 paragrafi 3 e 5.

2Ogni Stato o l’Unione europea può altresì, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, dichiarare che si riserva il diritto di applicare l’articolo 5 e l’articolo 7 paragrafi 2 e 3 unicamente ai reati commessi a scopo di innesto, oppure a scopo di innesto e per altri scopi come specificato dalla Parte.

3Non sono ammesse altre riserve.

4Ogni Parte che abbia formulato una riserva può, in qualsiasi momento, ritirarla completamente o parzialmente con una notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d’Europa. Il ritiro ha effetto a partire dalla data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.

Articolo 31 Composizione delle controversie

Il Comitato delle Parti seguirà, in stretta collaborazione con il Comitato Europeo per i Problemi Criminali (CDPC) e gli altri comitati intergovernativi o scientifici competenti del Consiglio d’Europa, l’applicazione della presente Convenzione e faciliterà, laddove necessario, l’accordo amichevole in merito a tutte le difficoltà legate alla sua applicazione.

Articolo 32 Denuncia

1Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione tramite una notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d’Europa.

2La denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a partire dalla data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.