Progetto
Consultazione 2017/84: Approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani e relativo recepimento in Svizzera (revisione della legge sui trapianti) · 18 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 15Fedlex · Progetto
l’emendamento con la maggioranza prevista dall’articolo 20 lettera d dello Statuto del Consiglio d'Europa.
4Il testo di ogni emendamento adottato dal Comitato dei Ministri in conformità al paragrafo 3 del presente articolo è trasmesso alle Parti per accettazione.
5Ogni emendamento adottato in conformità al paragrafo 3 del presente articolo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese a partire dalla data in cui tutte le Parti hanno informato il Segretario generale di averlo accettato.
Capitolo IX: Disposizioni finali
Articolo 28 Firma e entrata in vigore
1La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa, dell’Unione Europea e degli Stati non membri che godono dello status di osservatori presso il Consiglio d’Europa. È altresì aperta alla firma di qualunque altro Stato non membro del Consiglio d’Europa su invito del Comitato dei Ministri. La decisione di invitare uno Stato non membro a firmare la Convenzione deve essere adottata dalla maggioranza prevista dall’articolo 20 lettera d dello Statuto del Consiglio d’Europa e all’unanimità dei voti dei rappresentanti degli Stati contraenti con diritto di sedere nel Comitato dei Ministri. Questa decisione è adottata dopo aver ottenuto l’accordo unanime degli altri Stati che hanno espresso il proprio consenso a essere vincolati dalla presente Convenzione e dell’Unione europea.
2La presente Convenzione è sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa.
3La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a partire dalla data in cui cinque firmatari, inclusi almeno tre Stati membri del Consiglio d’Europa, hanno espresso il proprio consenso a essere vincolati alla Convenzione in conformità alle disposizioni di cui al precedente paragrafo.
4Nei confronti di uno Stato o dell’Unione europea che abbia espresso successivamente il proprio consenso a essere vincolato dalla presente Convenzione, essa entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a partire dalla data di deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
Articolo 29 Applicazione territoriale
1Ogni Stato o l’Unione Europea può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, specificare il territorio o i territori in cui la presente Convenzione si applica.
2Ogni Parte può, in qualsiasi momento successivo, con una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione della presen-