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Consultazione 2017/84: Approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani e relativo recepimento in Svizzera (revisione della legge sui trapianti) · 18 pagine

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presente disposizione, deve adoperarsi per applicare a tali reati anche gli articoli dal 9 al 22.

Articolo 5 Uso di organi prelevati illegalmente a scopo di innesto o per scopi

diversi dall’innesto

Ogni Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura per istituire come reato in conformità al proprio diritto interno, laddove intenzionale, l’uso di organi prelevati illegalmente come descritto all’articolo 4 paragrafo 1 a scopo di innesto o per scopi diversi dall’innesto.

Articolo 6 Innesto di organi al di fuori del sistema nazionale di trapianti o in

violazione dei principi fondamentali della legislazione nazionale sui trapianti

Ogni Parte valuta di adottare le necessarie misure legislative o di altra natura per istituire come reato in conformità al proprio diritto interno, laddove intenzionale, l’innesto di organi umani da donatori in vita o deceduti, quando esso è effettuato al di fuori del sistema nazionale di trapianti o in violazione dei principi fondamentali della legislazione o dei regolamenti nazionali sui trapianti. Se una Parte istituisce reati ai sensi della presente disposizione, deve adoperarsi per applicare a tali reati anche gli articoli dal 9 al 22.

Articolo 7 Adescamento e reclutamento illegali, offerta e richiesta di vantaggi

indebiti

1Ogni Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura per istituire come reati in conformità al proprio diritto interno, laddove intenzionali, l’adescamento e il reclutamento di un donatore o di un ricevente di organi al fine di trarre un profitto o un vantaggio comparabile per la persona che adesca o recluta o per una terza persona.

2Ogni Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura per istituire come reati in conformità al proprio diritto interno, laddove intenzionali, la promessa, l’offerta o la corresponsione da parte di qualsiasi persona, direttamente o indirettamente, di qualsivoglia vantaggio indebito a professionisti sanitari, a propri funzionari o a persone che a qualsiasi titolo dirigono o lavorano per un ente del settore privato affinché effettuino o facilitino il prelievo o l’innesto di un organo umano se tale prelievo o innesto avviene nelle circostanze descritte all’articolo 4 paragrafo 1 o all’articolo 5 e, se del caso, all’articolo 4 paragrafo 4, o all’articolo 6.

3Ogni Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura per istituire come reati in conformità al proprio diritto interno, laddove intenzionali, la richiesta o l’ottenimento, da parte di professionisti sanitari, propri funzionari o persone che a qualsiasi titolo dirigono o lavorano per un ente del settore privato, di qualsiasi vantaggio indebito affinché effettuino o facilitino il prelievo o l’innesto di un organo umano se tale prelievo o innesto è effettuato nelle circostanze descritte