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Consultazione 2017/84: Approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani e relativo recepimento in Svizzera (revisione della legge sui trapianti) · 18 pagine
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nazionali esistenti nel campo della tratta di esseri umani con l’obiettivo del prelievo di organi;
considerando che lo scopo della presente Convenzione è di prevenire e contrastare il traffico di organi umani e che l’attuazione delle disposizioni della Convenzione riguardanti il diritto penale sostanziale dovrebbe essere effettuata tenendo in considerazione la sua finalità e il principio di proporzionalità;
riconoscendo che, per contrastare in modo efficace la minaccia globale posta dal traffico di organi umani, è necessario promuovere una stretta cooperazione internazionale tra gli Stati membri e gli Stati non membri del Consiglio d'Europa;
hanno convenuto quanto segue:
Capitolo I: Scopo, campo di applicazione e uso dei termini
Articolo 1 Scopo
1Scopo della presente Convenzione è di:
a) prevenire e contrastare il traffico di organi umani attraverso la criminalizzazione di determinati atti;
b) proteggere i diritti delle vittime dei reati istituiti ai sensi alla presente Convenzione;
c) promuovere la cooperazione nazionale e internazionale per la lotta contro il traffico di organi umani.
2Al fine di assicurare un’attuazione efficace delle disposizioni da parte delle Parti, la presente Convenzione istituisce uno specifico meccanismo di controllo.
Articolo 2 Campo di applicazione e uso dei termini
1La presente Convenzione si applica al traffico di organi umani per scopi di trapianto o altri scopi e ad altre forme di prelievo illegale e di innesto illegale.
2Ai fini della presente Convenzione:
– l’espressione «traffico di organi umani» indica qualsiasi attività illegale riguardante organi umani come previsto dall’articolo 4 paragrafo 1 e dagli articoli 5, 7, 8 e 9 della presente Convenzione;
– l’espressione «organo umano » indica una parte distinta del corpo umano, costituita da diversi tessuti, che mantiene una propria struttura, vascolarizzazione e capacità di svolgere funzioni fisiologiche con un significativo livello di autonomia; una parte di organo è considerata come organo se la sua funzione concorre nel corpo umano ai medesimi scopi dell’organo intero, mantenendo i citati requisiti in termini di struttura e vascolarizzazione.