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Consultazione 2017/84: Approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani e relativo recepimento in Svizzera (revisione della legge sui trapianti) · 18 pagine
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Articolo 9 Complicità e tentativo
1Ogni Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura per istituire come reato, laddove intenzionale, la complicità in qualsiasi reato stabilito in conformità alla presente Convenzione.
2Ogni Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura per istituire come reato il tentativo intenzionale di commettere uno dei reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione.
3Ogni Stato o l’Unione Europea, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, può dichiarare, attraverso una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d’Europa, che si riserva il diritto di non applicare, o di applicare solo in specifici casi o condizioni, il paragrafo 2 per quanto concerne i reati stabiliti in conformità agli articoli 7 e 8.
Articolo 10 Competenza
1Ogni Parte adotta le necessarie misure legislative o di altra natura per stabilire la sua competenza con riferimento a qualsiasi reato stabilito in conformità alla presente Convenzione, quando il reato è commesso:
a) sul suo territorio; o
b) a bordo di una nave battente bandiera della Parte; o
c) a bordo di un aereo immatricolato secondo il diritto della Parte; o
d) da uno dei suoi cittadini; o
e) da una persona abitualmente residente nel suo territorio.
2Ogni Parte si adopera per adottare le necessarie misure legislative o di altra natura per stabilire la propria competenza su qualsiasi reato stabilito in conformità alla presente Convenzione, quando la vittima del reato è uno dei suoi cittadini o una persona abitualmente residente sul suo territorio.
3Ogni Stato o l’Unione Europea, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, può dichiarare, attraverso una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d’Europa, che si riserva il diritto di non applicare, o di applicare solo in specifici casi o condizioni, la normativa relativa alla competenza come prevista nel paragrafo 1 lettere d ed e del presente articolo.
4Per il perseguimento dei reati stabiliti ai sensi della presente Convenzione, ogni Parte adotta le necessarie misure legislative o di altra natura per assicurare che la propria competenza in relazione al paragrafo 1 lettere d ed e del presente articolo non sia subordinata alla condizione che il procedimento possa essere avviato solo a seguito di una querela da parte della vittima o di una denuncia dello Stato sul cui territorio è stato commesso il reato.
5Ogni Stato o l’Unione Europea, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, può dichiarare, attraverso una