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Consultazione 2017/84: Approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani e relativo recepimento in Svizzera (revisione della legge sui trapianti) · 18 pagine

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Articolo 19 Posizione delle vittime nei procedimenti penali

1Ogni Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura per proteggere i diritti e gli interessi delle vittime in tutte le fasi delle indagini e dei procedimenti penali, in particolare:

a) informando le vittime dei loro diritti e dei servizi a loro disposizione e, su richiesta, del seguito dato alla loro querela, dei capi di accusa considerati, dello stato del procedimento penale, salvo casi eccezionali in cui l’opportuna gestione del caso, il loro ruolo in esso e il risultato finale possano essere negativamente influenzati da tale notifica.

b) consentendo loro, in modo conforme alle norme procedurali del diritto interno, di essere ascoltate, di presentare elementi di prova e di vedere considerate le proprie opinioni, esigenze e preoccupazioni, direttamente o attraverso un intermediario;

c) fornendo loro adeguati servizi di supporto affinché i loro diritti e interessi siano debitamente presentati e presi in considerazione;

d) adottando misure efficaci per assicurare la loro protezione e quella dei loro familiari dall’intimidazione e dalla ritorsione.

2Ogni Parte assicura che le vittime abbiano accesso, a partire dal loro primo contatto con le autorità competenti, alle informazioni sulle pertinenti procedure giudiziarie e amministrative.

3Ogni Parte assicura che le vittime che assumono la posizione di parte nei procedimenti penali abbiano accesso a un’assistenza legale conforme al proprio diritto interno e che questa sia loro fornita in maniera gratuita quando ciò è giustificato.

4Ogni Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura per assicurare che le vittime di un reato stabilito in conformità alla presente Convenzione e commesso sul territorio di una Parte diversa da quella in cui esse risiedono possano presentare una denuncia alle competenti autorità del proprio Stato di residenza.

5Ogni Parte assicura, con misure legislative o di altra natura e in conformità alle condizioni previste dal proprio diritto interno, la possibilità per gruppi, fondazioni, associazioni o organizzazioni governative o non governative di assistere e/o supportare le vittime, con il loro consenso, nei procedimenti penali che riguardano i reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione.

Articolo 20 Protezione dei testimoni

1Ogni Parte adotta, in base ai mezzi a sua disposizione e in conformità alle condizioni previste dal proprio diritto interno, misure appropriate per assicurare una protezione efficace contro eventuali ritorsioni o intimidazioni per i testimoni che depongono nell’ambito di procedimenti penali relativamente a reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione e, se del caso, per i loro familiari e per le altre persone a loro vicine.