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Consultazione 2017/84: Approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani e relativo recepimento in Svizzera (revisione della legge sui trapianti) · 18 pagine

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Articolo 33 Notifica

Il Segretario generale del Consiglio d’Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d’Europa, agli Stati non membri che godono dello status di osservatori presso il Consiglio d’Europa, all’Unione Europea e a qualsiasi altro Stato che sia stato invitato a firmare la presente Convenzione in conformità alle disposizioni dell’articolo 28:

a) ogni firma;

b) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione o approvazione;

c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformità all’articolo 28;

d) ogni emendamento adottato in conformità all’articolo 27 e la data in cui tale emendamento entra in vigore;

e) ogni riserva o ritiro di riserva in applicazione dell’articolo 30;

f) ogni denuncia effettuata in conformità alle disposizioni dell’articolo 32;

g) ogni altro atto, notifica o comunicazione riguardante la presente Convenzione.

In fede, i sottoscritti, pienamente a ciò autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, in francese e inglese, entrambi i testi egualmente facenti fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ogni Stato membro del Consiglio d’Europa, agli Stati non membri che godono dello status di osservatori presso il Consiglio d’Europa, all’Unione Europea e a qualsiasi altro Stato che sia stato invitato a firmare la presente Convenzione.

(Seguono le firme)