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Consultazione 2017/84: Approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani e relativo recepimento in Svizzera (revisione della legge sui trapianti) · 18 pagine
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Articolo 3 Principio di non discriminazione
L’attuazione delle disposizioni della presente Convenzione da parte delle Parti, in particolare il beneficio delle misure che mirano a proteggere i diritti delle vittime, deve essere assicurata senza discriminazione alcuna, sia essa fondata sul sesso, la razza, il colore, la lingua, l’età, la religione, le opinioni politiche o qualsiasi altra opinione, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita, l’orientamento sessuale, lo stato di salute, la disabilità o altro status.
Capitolo II: Diritto penale sostanziale
Articolo 4 Prelievo illegale di organi umani
1Ogni Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura per istituire come reato in conformità al proprio diritto interno il prelievo di organi umani da donatori in vita o deceduti, quando commesso intenzionalmente:
a) laddove il prelievo è effettuato senza il consenso libero, informato e specifico del donatore in vita o deceduto o, nel caso in cui il donatore sia deceduto, senza un’autorizzazione al prelievo conforme al diritto interno;
b) laddove, in cambio del prelievo di organi, al donatore in vita o a una parte terza è stato offerto o corrisposto un profitto o un vantaggio comparabile;
c) laddove, in cambio del prelievo di organi da un donatore deceduto, a una parte terza è stato offerto o corrisposto un profitto o un vantaggio comparabile.
2Ogni Stato o l’Unione Europea, al momento della firma o del deposito dei suoi strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione, può dichiarare, attraverso una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d’Europa, che si riserva il diritto di non applicare il paragrafo 1 lettera a del presente articolo al prelievo di organi umani da donatori in vita, in casi eccezionali e nel rispetto di appropriate garanzie o disposizioni in materia di consenso conformi al proprio diritto interno. Qualsiasi riserva espressa ai sensi del presente paragrafo deve contenere una breve illustrazione del pertinente diritto interno.
3L’espressione «un profitto o un vantaggio comparabile» di cui al paragrafo 1 lettere b e c non include né indennità per perdita di guadagno e per qualsiasi altra spesa dimostrabile causata dal prelievo o dagli esami medici a esso correlati né indennità in caso di danno non connesso al prelievo di organi.
4Ogni Parte valuta di adottare le necessarie misure legislative o di altra natura per istituire come reato in conformità al proprio diritto interno il prelievo di organi umani da donatori in vita o deceduti, quando esso è effettuato al di fuori del sistema nazionale di trapianti o in violazione dei principi fondamentali della legislazione o dei regolamenti nazionali sui trapianti. Se una Parte istituisce reati ai sensi della