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Consultazione 2017/84: Approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani e relativo recepimento in Svizzera (revisione della legge sui trapianti) · 18 pagine

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3Inoltre, se del caso, il Comitato delle Parti:

a) facilita l’uso e l’attuazione effettivi della presente Convenzione, inclusa l’identificazione di qualsiasi problema che possa sorgere e degli effetti di qualsiasi dichiarazione o riserva formulata sulla base della presente Convenzione;

b) esprime un parere su qualsiasi questione riguardante l’applicazione della presente Convenzione e facilita lo scambio di informazioni su significativi sviluppi legali, politici o tecnologici;

c) emana specifiche raccomandazioni per le Parti sull’attuazione della presente Convenzione.

4Il Comitato Europeo per i Problemi Criminali (CDPC) è periodicamente informato sulle attività menzionate nei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.

Capitolo VII: Relazioni con altri strumenti internazionali

Articolo 26 Relazioni con altri strumenti internazionali

1La presente Convenzione non incide sui diritti e le obbligazioni derivanti dalle disposizioni contenute in altri strumenti internazionali di cui le Parti della presente Convenzione sono parte o lo saranno e che contengono disposizioni sulle questioni regolate dalla presente Convenzione.

2Le Parti della presente Convenzione possono concludere accordi bilaterali o multilaterali tra di loro sulle questioni oggetto della presente Convenzione al fine di completarne o rafforzarne le disposizioni o facilitare l’applicazione dei principi in essa contenuti.

Capitolo VIII: Emendamenti alla Convenzione

Articolo 27 Emendamenti

1Ogni proposta di emendamento alla presente Convenzione presentata da una Parte deve essere comunicata al Segretario generale del Consiglio d’Europa e da questo trasmessa agli Stati membri del Consiglio d’Europa, agli Stati che godono dello status di osservatori presso il Consiglio d’Europa, all’Unione Europea e a qualsiasi Stato che sia stato invitato a firmare la presente Convenzione.

2Ogni emendamento proposto da una Parte deve essere comunicato al Comitato Europeo per i Problemi Criminali (CDPC) e agli altri comitati intergovernativi o scientifici competenti del Consiglio d’Europa, che presentano al Comitato delle Parti i loro pareri sugli emendamenti proposti.

3Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa esamina l’emendamento proposto e il parere espresso dal Comitato delle Parti e, dopo aver consultato le Parti della presente Convenzione che non sono membri del Consiglio d’Europa, può adottare