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Consultazione 2017/84: Approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani e relativo recepimento in Svizzera (revisione della legge sui trapianti) · 18 pagine
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Capitolo IV: Misure di protezione
Articolo 18 Protezione delle vittime
Ogni Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura per proteggere i diritti e gli interessi delle vittime di reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione, in particolare:
a) assicurando che le vittime abbiano accesso alle informazioni rilevanti per il proprio caso e necessarie per la protezione della propria salute e di altri diritti coinvolti;
b) assistendo le vittime nel loro recupero fisico, psichico e sociale;
c) prevedendo, nell’ambito del proprio diritto interno, il diritto delle vittime al risarcimento da parte degli autori dei reati.