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Consultazione 2017/84: Approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani e relativo recepimento in Svizzera (revisione della legge sui trapianti) · 18 pagine

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Convenzione per il decimo firmatario che l’ha ratificata. Esso si riunisce successivamente su richiesta di almeno un terzo delle Parti o del Segretario generale.

3Il Comitato delle Parti adotta un suo regolamento interno.

4Il Comitato delle Parti è assistito dal Segretariato del Consiglio d’Europa nell’adempimento delle sue funzioni.

5La Parte contraente che non sia membro del Consiglio d’Europa contribuisce al finanziamento del Comitato delle Parti secondo modalità stabilite dal Comitato dei Ministri previa consultazione di tale Parte.

Articolo 24 Altri rappresentanti

1L’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, il Comitato Europeo per i Problemi Criminali (CDPC), così come gli altri comitati intergovernativi o scientifici del Consiglio d’Europa competenti, nominano ciascuno un rappresentante nel Comitato delle Parti al fine di contribuire a un approccio multisettoriale e multidisciplinare.

2Il Comitato dei Ministri può invitare altri organismi del Consiglio d’Europa a nominare un rappresentante nel Comitato delle Parti dopo aver consultato quest’ultimo.

3Rappresentanti di organismi internazionali competenti possono essere ammessi come osservatori al Comitato delle Parti secondo la procedura stabilita dalle pertinenti regole del Consiglio d’Europa.

4Rappresentanti di organismi ufficiali competenti delle Parti possono essere ammessi come osservatori al Comitato delle Parti secondo la procedura stabilita dalle pertinenti regole del Consiglio d’Europa.

5Rappresentanti della società civile, in particolare organizzazioni non governative, possono essere ammessi come osservatori al Comitato delle Parti secondo la procedura stabilita dalle pertinenti regole del Consiglio d’Europa.

6Nella nomina dei rappresentanti di cui ai paragrafi dal 2 al 5 del presente articolo deve essere garantita una rappresentanza equilibrata dei diversi settori e discipline.

7I rappresentanti nominati sulla base dei paragrafi dall’1 al 5 partecipano agli incontri del Comitato delle Parti senza diritto di voto.

Articolo 25 Funzioni del Comitato delle Parti

1Il Comitato delle Parti vigila sull’applicazione della presente Convenzione. Il regolamento interno del Comitato delle Parti determina la procedura di valutazione dell’attuazione della Convenzione utilizzando un approccio multisettoriale e multidisciplinare.

2Il Comitato delle Parti favorisce inoltre la raccolta, l’analisi e lo scambio di informazioni, esperienze e buone pratiche tra gli Stati al fine di rafforzare la loro capacità di prevenire e contrastare il traffico di organi umani. Il Comitato può avvalersi della competenza di altri comitati e organismi pertinenti del Consiglio d’Europa.