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Consultazione 2017/84: Approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani e relativo recepimento in Svizzera (revisione della legge sui trapianti) · 18 pagine
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dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d’Europa, che si riserva il diritto di non applicare, o di applicare solo in specifici casi, il paragrafo 4 del presente articolo.
6Ogni Parte adotta le necessarie misure legislative o di altra natura per stabilire la propria competenza in merito a qualsiasi reato stabilito in conformità alla presente Convenzione quando il presunto autore del reato è presente sul suo territorio e non può essere estradato verso un altro Paese unicamente in ragione della sua nazionalità.
7Nel caso in cui più Parti rivendichino la propria competenza per un presunto reato stabilito in conformità alla presente Convenzione, le Parti interessate si consultano, laddove opportuno, allo scopo di stabilire a chi sia più idoneo attribuire la competenza per il relativo procedimento.
8Senza pregiudizio delle regole generali del diritto internazionale, la presente Convenzione non esclude la competenza penale esercitata da una Parte in conformità al suo diritto interno.
Articolo 11 Responsabilità di persone giuridiche
1Ogni Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura per assicurare che le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione, laddove commessi per loro conto, da qualunque persona fisica, che agisca sia individualmente, sia come membro di un organo della persona giuridica, che abbia una posizione dirigenziale in seno ad esso basata su:
a) un potere di rappresentanza della persona giuridica;
b) l’autorità di prendere decisioni per conto della persona giuridica;
c) l’autorità di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica.
2Oltre ai casi previsti al paragrafo 1, ogni Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura per assicurare che una persona giuridica possa essere ritenuta responsabile quando la mancanza di sorveglianza o di controllo da parte di una persona fisica indicata nel paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione di un reato stabilito in conformità alla presente Convenzione, per conto della suddetta persona giuridica, da parte di una persona fisica che abbia agito sotto la sua autorità.
3Secondo i principi giuridici della Parte, la responsabilità di una persona giuridica può essere penale, civile o amministrativa.
4Tale responsabilità è stabilita senza pregiudizio della responsabilità penale delle persone fisiche che hanno commesso il reato.
Articolo 12 Sanzioni e misure
1Ogni Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura per assicurare che i reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione siano punibili con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. Queste sanzioni per i reati stabiliti in conformità all’articolo 4 paragrafo 1 e, se del caso, all’articolo 5 e agli artico-