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Consultazione 2017/84: Approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani e relativo recepimento in Svizzera (revisione della legge sui trapianti) · 18 pagine
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all’articolo 4 paragrafo 1 o all’articolo 5 e, se del caso, all’articolo 4 paragrafo 4, o all’articolo 6.
Articolo 8 Preparazione, preservazione, conservazione, trasporto, trasferimento,
ricezione, importazione ed esportazione di organi umani prelevati illegalmente
Ogni Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura per istituire come reati in conformità al proprio diritto interno, laddove intenzionali:
a) la preparazione, la preservazione e la conservazione degli organi umani prelevati illegalmente come descritto dall’articolo 4 paragrafo 1 e, se del caso, dall’articolo 4 paragrafo 4;
b) il trasporto, il trasferimento, la ricezione, l’importazione e l’esportazione degli organi umani prelevati illegalmente come descritto dall’articolo 4 paragrafo 1 e, se del caso, dall’articolo 4 paragrafo 4.