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Consultazione 2017/84: Approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani e relativo recepimento in Svizzera (revisione della legge sui trapianti) · 18 pagine
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li dal 7 al 9, quando commessi da persone fisiche, comprendono sanzioni che comportano la privazione della libertà personale che possono dar luogo all’estradizione.
2Ogni Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura per assicurare che le persone giuridiche dichiarate responsabili in applicazione dell’articolo 11 siano punibili con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive che includano sanzioni pecuniarie penali o non penali ed eventualmente altre misure, come:
a) interdizione temporanea o permanente dall’esercizio di un’attività commerciale;
b) collocamento sotto sorveglianza giudiziaria;
c) ordine di liquidazione giudiziale.
3Ogni Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura per:
a) permettere il sequestro e la confisca dei proventi dei reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione o di beni il cui valore corrisponda a tali proventi;
b) rendere possibile la chiusura temporanea o permanente di qualsiasi struttura usata per commettere ciascuno dei reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione, senza pregiudizio nei confronti dei diritti dei terzi in buona fede, o interdire, a titolo temporaneo o permanente, all’autore del reato, nel rispetto delle pertinenti disposizioni del diritto interno, l’esercizio di un’attività professionale collegata alla commissione di ciascuno dei reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione.
Articolo 13 Circostanze aggravanti
Ogni Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura per assicurare che le circostanze seguenti, nella misura in cui esse non rappresentino già elementi costitutivi del reato, possano essere considerate, nel rispetto delle pertinenti disposizioni del diritto interno, circostanze aggravanti nella determinazione delle pene relative ai reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione:
a) il reato ha causato la morte della vittima o ha provocato un grave danno alla sua salute fisica o mentale;
b) il reato è stato commesso da una persona che ha abusato della propria posizione;
c) il reato è stato commesso nel contesto di una organizzazione criminale;
d) l’autore del reato è già stato condannato per reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione;
e) il reato è stato commesso su un bambino o su qualsiasi altra persona particolarmente vulnerabile.