Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/86: Modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa e revisione totale dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri · 16 pagine
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Art. 8 Prima informazione e fabbisogno integrativo
(art. 4 e 57 nLStrI)
L’articolo 8 riprende in larga misura il vigente articolo 10 OIntS. Per le persone con esigenze d’integrazione particolari, i Cantoni, sostenuti dalla Confederazione, devono prevedere con la massima sollecitudine misure d’integrazione adeguate. In questo modo si intende garantire un riconoscimento tempestivo dei rischi e delle esigenze particolari e l’adozione, al più tardi entro un anno, di provvedimenti appropriati. Questo riconoscimento tempestivo può essere assicurato mediante la prima informazione dei cittadini stranieri appena giunti in Svizzera.
Lo scopo della prima informazione è di garantire un’informazione adeguata alle esigenze e di indirizzare rapidamente i cittadini stranieri verso le pertinenti offerte qualora dovesse sussistere un bisogno d’integrazione particolare. All’occorrenza vanno conclusi accordi
d’integrazione (art. 77g avamprogetto OASA).
Pertanto vi è un nesso diretto tra la prima informazione (art. 57 cpv. 3 nLStrI), l’adozione con la massima sollecitudine di misure d’integrazione adeguate per le persone con un bisogno d’integrazione particolare (art. 55a nLStrI) e gli accordi d’integrazione (art. 58b nLStrI). Nel caso delle prime due misure la Confederazione sostiene i Cantoni, come avviene già oggi nel quadro dei PIC.
Nel Cantone di Berna ad esempio le nuove disposizioni del diritto federale sono già oggi attuate mediante un modello a tre fasi, il cosiddetto «modello bernese» sancito dalla legge cantonale sull’integrazione. Durante un primo colloquio obbligatorio con le autorità comunali (prima fase), si provvede a informare ogni persona appena giunta dall’estero sui propri diritti e doveri e sulle offerte integrative disponibili a livello locale e a valutare la necessità di informazione di quest’ultima. Se sussiste una tale necessità, le autorità comunali invitano la persona in questione a rivolgersi a un’antenna d’integrazione, la quale procede a un esame della situazione e stabilisce se occorre una misura vincolante (fase 2). Se l’autorità preposta alla migrazione intende concludere un accordo d’integrazione (fase 3), l’antenna
d’integrazione è responsabile per la preparazione, il monitoraggio e il controllo di questa misura, di cui rende conto alla suddetta autorità4.
Art. 9 Notifica dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente
in cerca di un impiego
(art. 53 cpv. 5 nLStrI)
La modifica della LStr del 16 dicembre 20165 (16.027; regolazione dell’immigrazione) prevede che i rifugiati riconosciuti e le persone ammesse provvisoriamente che non hanno un impiego siano annunciate al servizio pubblico di collocamento (art. 53 cpv. 6 nLStrI). Questa disposizione probabilmente entrerà in vigore già il 1° luglio 2018.
La procedura di consultazione inerente alla conseguente modifica dell’OIntS, svoltasi dal 28 giugno al 6 settembre 2017, si è già conclusa. Nella relativa documentazione è disponibile un commento a tale disegno (avamprogetto, art. 10a AP-OIntS).
La disposizione dev’essere adeguata alla luce dei risultati della consultazione. Il Consiglio federale adotterà queste modifiche nel dicembre 2017. Contestualmente alla revisione totale dell’OIntS, questa nuova disposizione è stata ripresa senza modifiche nell’articolo 9, fatti salvi eventuali cambiamenti da parte del Consiglio federale. Poiché la revisione totale
dell’OIntS entrerà in vigore in un secondo momento, il DFGP garantirà il coordinamento.
4 http://www.gef.be.ch/gef/de/index/soziales/soziales/migration/berner_modell.html
5 FF 2016 7955