Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/86: Modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa e revisione totale dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri · 16 pagine
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1 Situazione iniziale
Il 16 dicembre 2016 l’Assemblea federale ha adottato due progetti di modifica della legge federale sugli stranieri (LStr; RS 142.20; FF 2016 7955; FF 2016 7937).
Il primo progetto riguarda l’attuazione dell’articolo 121a Cost. (16.027; Regolazione
dell’immigrazione). La procedura di consultazione sulle disposizioni esecutive si è svolta dal 28 giugno al 6 settembre 2017.
Il secondo progetto riguarda le disposizioni per migliorare l’integrazione (13.030; Integrazione). Con le nuove disposizioni ci si propone di attuare in maniera ancora più incisiva il principio del «promuovere ed esigere». La LStr ottiene peraltro un nuovo titolo, ossia «Legge federale sugli stranieri e sull’integrazione (LStrI).
L’attuazione delle nuove disposizioni sull’integrazione è stata suddivisa in due pacchetti.
Il primo pacchetto, che entrerà verosimilmente in vigore all’inizio del 2018, verte essenzialmente sull’abolizione del contributo speciale sul reddito per le persone rientranti nel settore dell’asilo nonché su un adeguamento tecnico riguardante il finanziamento della somma forfettaria globale. La relativa procedura di consultazione si è svolta dal 26 aprile 2017 al 16 agosto 2017.
Il secondo pacchetto, che entrerà verosimilmente in vigore nell’estate 2018, abbraccia le rimanenti modifiche di legge. Le modifiche del secondo pacchetto interessano l’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA; RS 142.201) e l’ordinanza
sull’integrazione degli stranieri (OIntS; RS 142.205). L’OASA definisce più da vicino i requisiti in materia d’integrazione degli stranieri («esigere»), mentre l’OIntS disciplina in primo luogo la promozione dell’integrazione da parte della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni («promuovere»).
2 Punti essenziali del progetto
L’OIntS è sottoposta a una revisione totale. Entrata in vigore il 1° ottobre 2000, l’OIntS nel 2007 è stata riveduta integralmente una prima volta; il nuovo testo è poi entrato in vigore il 1° gennaio 2008 insieme alla nuova legge sugli stranieri. La necessità di un’ulteriore revisione totale scaturisce dalle modifiche all’ordinanza introdotte negli ultimi anni e dai necessari adeguamenti ai cambiamenti della legge. Varie disposizioni finora contenute nell’OIntS in futuro saranno inoltre disciplinate a livello di legge: si tratta degli articoli 3 (considerazione del grado d’integrazione, nuovo art. 96 cpv. 1 nLStrI), 4 (contributo degli stranieri
all’integrazione, nuovo art. 58a nLStrI), 5 (accordo d’integrazione, nuovo art. 58b nLStrl), 7 (attività di consulenza o insegnamento, nuovo art. 26a nLStrI) e 8 (coordinamento e scambio d’informazioni, nuovo art. 56 nLStrI).
L’OIntS completamente riveduta riprende in larga misura il contenuto delle disposizioni previgenti in materia di contributi finanziari della Confederazione (settori da promuovere, strumenti di promozione, presentazione ed esame delle domande, versamento). Le norme relative alla Commissione federale della migrazione (CFM) sono rimaste invariate.
Un nuovo fabbisogno di regolamentazione sussiste in merito alla ripartizione dei compiti all’interno dell’Amministrazione federale e tra le autorità cantonali competenti per
l’integrazione (art. 56 nLStrI). Inoltre la nLStrI prevede ora espressamente che siano i Cantoni a dover fornire le prime informazioni ai nuovi arrivati in Svizzera (art. 57 nLStrI). I contenuti fondamentali di questa prima informazione e i relativi principi di attuazione sono disciplinati nella nOIntS. È altresì emersa la necessità di regolamentare la garanzia e lo sviluppo