Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/86: Modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa e revisione totale dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri · 16 pagine

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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.666094

zione, l’articolo 15 lettera f riprende espressamente quale settore di promozione la convivenza della popolazione residente indigena e di quella straniera, sulla base dei valori sanciti dalla Costituzione federale, nonché sulla base del rispetto reciproco e della tolleranza.

La lettera g, che corrisponde all’attuale articolo 13 capoverso 1 lettera c OIntS, concerne le misure di promozione volte a garantire agli stranieri l’accesso con pari opportunità alle strutture ordinarie in base agli articoli 22 e 24.

La lettera h si riferisce ai programmi e progetti d’importanza nazionale ai sensi

dell’articolo 22. Sotto il profilo dei contenuti corrisponde all’articolo 13 capoverso 1 lettera d del diritto vigente; le modifiche apportate sono di carattere redazionale.

Il capoverso 2 riprende i contenuti dell’articolo 13 capoverso 2 OIntS ed è completata conformemente all’articolo 58 capoverso 5 nLStr con «d’intesa con i Cantoni».

Art. 16 Presentazione ed esame delle domande

(art. 58 cpv. 3 nLStrI)

L’articolo 16 coincide con il vigente articolo 15 OIntS. Dalla primavera del 2017, per i progetti e programmi d’importanza nazionale sono a disposizione un’apposita banca dati e un portale Internet per l’inoltro elettronico delle domande. A medio termine verrà valutata l’opportunità di estendere la banca dati e il portale Internet per la presentazione e la gestione delle domande ai PIC.

Art. 17 Decisione e modalità del versamento

L’articolo 17 riprende senza modifiche l’attuale articolo 17 OIntS.

Art. 18 Rimborso dei contributi finanziari della Confederazione

La procedura di consultazione per la necessaria modifica dell’articolo 18, svoltasi dal

26 aprile al 16 agosto 2017, si è già conclusa. Questa disposizione entrerà probabilmente in vigore all’inizio del 2018. Nella documentazione relativa alla procedura di consultazione è disponibile un commento a tale disegno. Contestualmente alla revisione totale dell’OIntS,

questa nuova disposizione è stata ripresa senza modifiche nell’articolo 18, fatti salvi eventuali cambiamenti dopo la procedura di consultazione (nell’avamprogetto, art. 19). Poiché la revisione totale dell’OIntS entrerà in vigore in un secondo momento, la DFGP garantirà il coordinamento.

Art. 19 Programmi cantonali d’integrazione

(art. 58 cpv. 2 e 3 nLSTrI)

L’articolo 19 coincide con l’attuale articolo 17a OIntS. In merito ai dettagli dell’attuazione dei PIC 2018-2021, la SEM il 25 gennaio 2017 ha emanato una circolare7, elaborata dal gruppo d’accompagnamento permanente istituito dalla SEM e dalla Segreteria della Conferenza dei Governi cantonali.

Art. 20 Spese sussidiabili

Il capoverso 1 corrisponde all’articolo 17c capoverso 1 dell’ordinanza vigente.

7 Circolare «Promozione specifica deII’integrazione 2018-2021» del SEM del 25 gennaio 2017, disponibile su: https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/integration/foerderung/kip/2018-2021/20170125-rskip-i.pdf.