Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/86: Modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa e revisione totale dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri · 16 pagine

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della qualità in materia di promozione dell’integrazione (art. 56 cpv. 5 nLStrI). La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) stabilisce i rispettivi criteri in collaborazione con i Cantoni.

Vengono anche definite ex novo le categorie interessate dalle misure specifiche di integrazione: ne fanno parte ad esempio le persone che all’entrata in Svizzera erano adolescenti o giovani adulti e le famiglie con bambini in età prescolastica e scolastica (art. 53a nLStrI).

3 Ripercussioni sulle finanze e sul personale della Confederazione

Le presenti disposizioni esecutive non avranno ulteriori ripercussioni finanziarie nel settore della promozione dell’integrazione.

Nel messaggio concernente il Preventivo 2018, il Consiglio federale propone all’Assemblea federale un nuovo credito d’impegno pari a 168,2 milioni di franchi per il periodo 2018-2021 dei programmi cantonali d’integrazione (PIC). Esso prevede un versamento annuo ai Cantoni pari a 32,4 milioni di franchi per l’attuazione dei PIC. A ciò si aggiungono i contributi nel quadro della somma forfettaria a favore dell’integrazione, parimenti versati nel quadro dei PIC.

Come in passato, la stipulazione di accordi d’integrazione spetta alle autorità cantonali competenti. Il ricorso a questi accordi è opportuno e garantisce buoni risultati solo quando la loro applicazione va di pari passo con un accompagnamento intensivo delle persone coinvolte. Ne consegue un fabbisogno aggiuntivo di risorse, che però non può essere quantificato. Le nuove disposizioni in materia di requisiti d’integrazione non comportano spese supplementari dirette.

4 Commenti generali alla revisione totale

La OIntS totalmente riveduta è strutturata nel modo seguente:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Le relative norme riprendono in larga misura le disposizioni attuali.

Capitolo 2: Compiti della Confederazione e dei Cantoni

In seguito alle modifiche introdotte, le disposizioni di questo capitolo definiscono in modo più vincolante i compiti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni in materia di integrazione. Vengono regolamentate da un lato le mansioni di tutte le autorità con compiti rilevanti per l’integrazione, e dall’altro, come nelle norme previgenti, quelle delle autorità cantonali preposte alla promozione dell’integrazione. La promozione dell’integrazione è un compito trasversale: il Consiglio federale e i Cantoni definiscono la politica d’integrazione nei rispettivi settori di competenza.

Capitolo 3: Requisiti d’integrazione per gli stranieri

Le modifiche di legge rispondono a un duplice principio: da un lato si intende promuovere e sostenere l’integrazione, e dall’altro disciplinare in modo più vincolante la responsabilità individuale e i doveri relativi all’integrazione nel diritto in materia di stranieri. Questo secondo aspetto è regolamentato in maniera più dettagliata principalmente nell’ordinanza del

24 ottobre 2007 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA, RS 142.201). Una stretta collaborazione tra i servizi competenti per la promozione dell’integrazione e le autorità preposte alla migrazione è fondamentale, in particolare anche nell’ottica delle nuove disposizioni di legge (art. 55a nLStrI, bisogno d’integrazione particolare; art. 57 nLStrI, prime informazioni).