Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/86: Modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa e revisione totale dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri · 16 pagine

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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.666094

Capitolo 3: Requisiti d’integrazione per gli stranieri

Le modifiche alla legge mirano a responsabilizzare maggiormente gli stranieri per quanto concerne la loro integrazione. Quale novità vengono definiti dei criteri d’integrazione (art. 58a cpv. 1 nLStrI). In presenza di esigenze d’integrazione particolari, le autorità competenti possono concludere accordi d’integrazione e, in questo modo, mostrare chiaramente alle persone interessate ciò che si attende da loro in futuro. L’inosservanza di un accordo

d’integrazione per propria colpa ha ripercussioni di carattere giuridico.

L’avamprogetto dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA) disciplina i requisiti d’integrazione, e in particolare il livello linguistico richiesto per l’ottenimento dei diversi permessi di soggiorno (cfr. a questo proposito la documentazione separata relativa alla procedura di consultazione). Come in passato, la conclusione di accordi

d’integrazione rientra nella discrezionalità delle autorità cantonali competenti; per le persone la cui integrazione presenta delle lacune la stipula di un tale accordo è tuttavia raccomandata. Gli aspetti giuridici degli accordi d’integrazione sono esposti nell’avamprogetto OASA (cfr. commento all’art. 8).

Art. 10 Obbligo di partecipare a misure d’integrazione

(art. 83 cpv. 1 LAsi e art. 83 cpv. 10 nLStrI)

L’articolo 10 corrisponde al vigente articolo 6 OIntS.

Capoversi 1 e 2

L’aiuto sociale è in primo luogo di competenza cantonale. La Confederazione rimborsa però le relative spese ai Cantoni, per cinque anni a decorrere dall’entrata in Svizzera per i rifugiati, e per sette anni per le persone ammesse provvisoriamente. Sulla base dell’articolo 82 LAsi, la presente disposizione sancisce un principio che riflette la prassi finora adottata e le condizioni quadro giuridiche nelle leggi cantonali concernenti l’aiuto sociale (disposizione speciale nell’ambito del diritto in materia di aiuto sociale).

Capitolo 4: Contributi finanziari per promuovere l’integrazione

Art. 11 Concessione dei contributi

(art. 58 cpv. 2 nLStrI)

L’articolo 11 riprende nella sostanza l’attuale articolo 11 OIntS. Le destinazioni dei contributi sono ora esplicitamente menzionate.

Le risorse a disposizione della Confederazione per la promozione specifica dell’integrazione sono duplici: si tratta da un lato della somma forfettaria a favore dell’integrazione (art. 58 cpv. 2 nLStrI) e dall’altro del credito per la promozione dell’integrazione (art. 58 cpv. 3

nLStrI). Con questi fondi, la SEM concede due tipi di sostegno economico: i contributi ai PIC (lett. a), che costituiscono la parte prevalente, e i contributi a programmi e progetti di portata nazionale finanziati però esclusivamente mediante il credito per la promozione

dell’integrazione (lett. b), di entità minore.