Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/86: Modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa e revisione totale dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri · 16 pagine
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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.666094
Capitolo 4: Contributi finanziari per promuovere l’integrazione
Questo capitolo regolamenta in modo più sistematico gli strumenti esistenti della Confederazione per la promozione specifica dell’integrazione. La sezione 1 concerne i contributi finanziari messi a disposizione dalla Confederazione, i settori da promuovere e i relativi strumenti, le categorie interessate, la presentazione ed esame delle domande e il versamento. La sezione 2 stabilisce invece le condizioni quadro per i PIC, mentre la sezione 3 quelle per i programmi e progetti d’importanza nazionale.
Capitolo 5: Commissione
Il ruolo e i compiti della Commissione federale della migrazione (CFM) sono rimasti invariati. Sulla base di una convenzione con la SEM, la Commissione può svolgere e coordinare programmi e progetti o indagini scientifiche d’importanza nazionale.
5 Commento alle singole disposizioni
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
Sotto il profilo dei contenuti, questo articolo coincide con l’attuale articolo 1 OIntS. L’oggetto dell’ordinanza è tuttavia precisato più in dettaglio tenendo conto della modifica della legge.
Art. 2 Principi della promozione dell’integrazione
(art. 53 e 54 nLStrI)
Questa disposizione corrisponde in larga misura al vigente articolo 2 capoverso 3 OIntS. In linea di principio, le strutture ordinarie sociali e statali devono essere accessibili a tutti. In base all’articolo 54 nLStrI, le strutture ordinarie comprendono importanti misure e istituzioni tra cui in particolare la scuola, le offerte formative, il mondo del lavoro, la sanità pubblica, la socialità (sicurezza sociale e aiuto sociale), lo sviluppo dei quartieri nonché i media, lo sport e la cultura. Anche le parti sociali e il mondo associativo esercitano un ruolo in quest’ambito (cfr. art. 53 cpv. 4 nLStrI).
Capoverso 1
La promozione dell’integrazione nel quadro delle strutture ordinarie da parte delle autorità pubbliche avviene in base ai loro compiti legali e alle possibilità delle offerte esistenti proposte dai servizi competenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. Queste offerte vanno in linea di principio finanziate con le risorse del bilancio ordinario a disposizione di tali servizi (vedi messaggio dell’8 marzo 20131 concernente la modifica della legge federale sugli stranieri [Integrazione]).
Capoverso 2
La promozione complementare (cosiddetta specifica) dell’integrazione intende aiutare gli stranieri a soddisfare i presupposti e i requisiti necessari per avere accesso alle strutture ordinarie esistenti. Le misure specifiche possono anche offrire un sostegno alle strutture ordinarie affinché esse siano in grado di adempiere meglio al loro compito fondamentale e di aprirsi agli immigrati (cfr. anche commento all’art. 21).
1 FF 2013 2069