Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/86: Modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa e revisione totale dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri · 16 pagine

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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.666094

Il capoverso 2 riprende sostanzialmente l’articolo 17c capoverso 2 OIntS.

Il capoverso 3 coincide in larga misura con l’articolo 17c capoverso 3 OIntS.

I dettagli relativi alle spese sussidiabili sono disciplinati nella circolare della SEM del

25 gennaio 2017 (cfr. commento all’art. 19), elaborata nel quadro del gruppo

d’accompagnamento PIC.

Art. 21 Rapporto e controllo

L’articolo 21 corrisponde in larga misura all’attuale articolo 17d OIntS.

Capoverso 1

Gli sperimentati strumenti di rendicontazione relativi ai PIC 2014-2017 sono stati sostanzialmente mantenuti anche per la seconda fase PIC 2018-2021.

Capoverso 2

In seguito alle raccomandazioni del Controllo federale delle finanze (CDF), che

nell’estate 2016 ha esaminato l’assistenza e la vigilanza finanziaria della SEM sui PIC, d’ora in poi le valutazioni dell’efficacia delle misure da parte dei Cantoni dovranno essere condotte in modo più sistematico (lett. b). Quale ulteriore novità, nei rapporti inerenti ai PIC 2018-2021 dovranno figurare indicatori importanti quali l’ammontare di persone che ha beneficiato della prima informazione, il numero di consulenze prestate negli ambiti di promozione «consulenza» e «tutela dalla discriminazione», la quantità di partecipanti ai corsi di lingua sussidiati e il numero di persone interessate da misure nell’ambito di promozione «lavoro».

Capoversi 3 e 4

La SEM dispone di un assetto per una vigilanza finanziaria orientata ai rischi sui PIC. Sulla base delle relative raccomandazioni del CDF, ora anche ogni Cantone deve predisporre un assetto per una vigilanza orientata ai rischi sui PIC cofinanziati dalla Confederazione e dai Cantoni e sottoporre tale assetto alla SEM. Inoltre i Cantoni devono informare attivamente la SEM in merito alle proprie importanti attività di vigilanza finanziaria, e segnatamente quelle effettuate dagli organi cantonali di controllo delle finanze (cpv. 4).

Art. 22 Programmi e progetti

L’articolo 22 corrisponde in larga misura al vigente articolo 17e OIntS. Quale novità si specifica che la SEM, che in base all’articolo 56 capoverso 5 nLStrI assicura la garanzia della qualità in materia di promozione dell’integrazione (cfr. commento all’art. 6), può sostenere misure per lo sviluppo e la garanzia della qualità poiché di regola queste ultime sono

d’importanza nazionale.

Capitolo 5: Commissione

Art. 23-30

Queste disposizioni riprendono alla lettera i vigenti articoli 20-27 OIntS.

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