Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/86: Modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa e revisione totale dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri · 16 pagine

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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.666094

Art. 4 Promozione dell’integrazione da parte dei Cantoni

(art. 53 cpv. 4, 54 e 56 cpv. 4 nLStrI)

Capoverso 1

Con le modifiche di legge, è stato esplicitamente sancito l’obbligo per i Cantoni di adottare provvedimenti miranti a promuovere l’integrazione nei settori di loro competenza. Dal 2014 i PIC si sono dimostrati un valido strumento per la pianificazione strategica e l’attuazione della promozione specifica dell’integrazione e per la collaborazione con le strutture ordinarie.

Capoverso 2

Nella messa in atto della promozione specifica dell’integrazione, i servizi competenti (di regola i servizi che fungono da interlocutori della SEM per le questioni inerenti all’integrazione) collaborano a stretto contatto con le strutture cantonali e comunali. Analogamente alle disposizioni sulla collaborazione interistituzionale in altri ambiti (cfr. art. 85f LADI, art. 68bisLAI), nel capoverso 2 i rispettivi ambiti sono esplicitamente menzionati. Va assicurata in particolare la cooperazione tra i servizi competenti per la promozione specifica dell’integrazione (servizi che fungono da interlocutori per le questioni inerenti all’integrazione) e le autorità preposte alla migrazione (cfr. commento all’art. 8).

Art. 5 Coordinamento tra Confederazione e Cantoni

(art. 56 cpv. 4 nLStrI)

Il capoverso 1 corrisponde all’attuale articolo 9 capoverso 1 OIntS. Oggi la collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni è assicurata mediante i PIC e il gruppo d’accompagnamento PIC, istituito dalla SEM e dalla Conferenza dei Governi cantonali. Lo scambio di esperienze ha luogo nel quadro della Conferenza svizzera dei delegati comunali, regionali e cantonali all’integrazione degli stranieri (CDI), a cui la SEM partecipa in qualità di membro senza diritto di voto.

Il capoverso 2 corrisponde nella sostanza al vigente articolo 9 capoverso 2 OIntS, ma è più conciso: per ragioni di sistematica giuridica, gli aspetti regolamentati nel suddetto articolo 9 capoverso 2 figurano ora in parte negli articoli 8 e 21. L’esperienza ha dimostrato che la collaborazione tra i diversi servizi coinvolti è determinante per l’efficacia della promozione dell’integrazione; l’organizzazione in materia spetta ai Cantoni. I servizi cantonali competenti per le questioni inerenti all’integrazione coordinano la promozione dell’integrazione per tutte le categorie interessate. In virtù della loro sovranità organizzativa, i Cantoni sono liberi di disciplinare le competenze in materia di promozione dell’integrazione. Oggi il coordinamento in quest’ambito è di norma assicurato dai servizi che fungono da interlocutori per le questioni inerenti all’integrazione designati dai Cantoni. Tali servizi provvedono alla necessaria sintonia con il coordinamento dell’asilo.

Art. 6 Qualità delle misure integrative

(art. 56 cpv. 5 nLStrI)

Quale novità, l’articolo 56 capoverso 5 nLStrI attribuisce alla SEM il compito di garantire la qualità delle misure integrative, che influisce in misura sostanziale sull’efficacia della promozione dell’integrazione. Oggi sono ad esempio disponibili criteri di qualità per quanto concerne la promozione delle competenze linguistiche da parte della Confederazione («fide | Français, Italiano, Deutsch in Svizzera – imparare, insegnare, valutare») o l’interpretariato interculturale (standard stabiliti dall’associazione INTERPRET).