Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/86: Modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa e revisione totale dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri · 16 pagine

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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.666094

In deroga all’articolo 2 capoverso 2, il capoverso 6 in questione stabilisce che la somma forfettaria può essere impiegata per le misure integrative realizzate nel quadro delle strutture ordinarie dell’aiuto sociale cantonale, a condizione che i rifugiati riconosciuti e le persone ammesse provvisoriamente partecipino a tali misure. Ai sensi dell’articolo 2 dell’ordinanza 2 dell’11 agosto 1999 sull’asilo (OAsi 2; RS 142.312) e dell’articolo 3 della legge del

24 giugno 1977 sull’assistenza (LAS; RS 851.1), in linea di massima le prestazioni di sostegno quali spese di viaggio, di vitto o per equipaggiamenti speciali sono prese in carico dall’aiuto sociale conformemente alle norme cantonali; la Confederazione indennizza i Cantoni per le spese d’aiuto sociale tramite la somma forfettaria globale.

Art. 13 Altri contributi a favore dei programmi cantonali d’integrazione

(art. 58 cpv. 3 nLStrI)

Il capoverso 1 corrisponde in larga misura al vigente articolo 17b capoverso 1 OIntS; le modifiche apportate sono di carattere puramente redazionale.

Di comune accordo, il Consiglio federale e la CdC hanno deciso di dare seguito ai collaudati PIC 2014-2017 per altri quattro anni (2018-2021). Nel documento di base del

25 gennaio 2017 è stato deciso di mantenere le modalità di finanziamento adottate finora, in base alle quali il 10 per cento dei contributi federali ai Cantoni (attualmente pari a un totale di 32,4 milioni di franchi all’anno) è erogato a titolo di contributo di base, mentre la parte restante in base a indicatori relativi al fabbisogno. Gli indicatori in questione sono la popolazione residente permanente e la popolazione straniera residente immigrata negli ultimi quattro anni, ponderati secondo il rapporto 1:2.

Il capoverso 2 è identico al vigente articolo 17b capoverso 2 OIntS. Ogni Cantone (inclusi i Comuni) deve impiegare fondi propri per i PIC in misura almeno pari ai contributi federali.

Art. 14 Categorie interessate

(art. 53a nLStrI)

Il nuovo articolo 53a ha introdotto nella legge un’esplicita norma di delega che assegna al Consiglio federale la competenza di definire le categorie di persone di cui tener conto nell’ambito della promozione dell’integrazione. Tale competenza riguarda in primo luogo la promozione specifica dell’integrazione (art. 55 nLStrI) e assume rilevanza per quanto concerne l’utilizzo dei contributi federali. All’occorrenza e dopo aver sentito i Cantoni e le associazioni comunali, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) deve tuttavia avere la possibilità di definire ulteriori categorie interessate. Di norma ciò è possibile nel quadro dell’elaborazione delle basi e degli obiettivi per una nuova fase dei PIC realizzati sull’arco di quattro anni.

La promozione dell’integrazione così come l’assunzione di responsabilità da parte degli stranieri riguardo alla loro integrazione deve avvenire il prima possibile e tenere conto delle esigenze e delle potenzialità delle singole persone. A tale scopo i Cantoni devono predisporre apposite strutture e misure (cfr. commento all’art. 8).

I Cantoni devono utilizzare i contributi in base alle necessità; la priorità dei PIC è il raggiungimento degli obiettivi e l’efficacia delle misure. Per quanto riguarda le categorie interessate dalla promozione dell’integrazione, vanno quindi in linea di principio prese in considerazione tutte le persone con buone probabilità di soggiornare durevolmente e regolarmente in Sviz-