Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/86: Modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa e revisione totale dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri · 16 pagine
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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.666094
Capoverso 3
Dal 2014 i PIC costituiscono un collaudato strumento della Confederazione e dei Cantoni per la pianificazione strategica e l’attuazione delle misure specifiche di promozione
dell’integrazione e per la loro collaborazione con le strutture ordinarie. In essi sono definiti gli obiettivi strategici della promozione specifica dell’integrazione nonché i contributi finanziari della Confederazione e dei Cantoni (cfr. anche commento all’art. 4).
Capitolo 2: Compiti della Confederazione e dei Cantoni
Art. 3 Promozione dell’integrazione da parte della Confederazione
(art. 53, 54 e 56 cpv. 1 e 2 nLStrI)
In base all’articolo 56 capoverso 1 nLStrI, i servizi federali sono tenuti ad adottare provvedimenti miranti a promuovere l’integrazione e a proteggere contro la discriminazione. Come già in precedenza (art. 57 LStr), il coordinamento in quest’ambito spetta alla SEM (art. 56 cpv. 2 nLStrI).
Nel 2007 il Consiglio federale ha adottato un vasto piano di misure (Rapporto «Misure d’integrazione» 2007 del 30 giugno 20072), contenente 46 provvedimenti di 13 servizi federali, che ha contribuito alla sensibilizzazione e alla collaborazione nell’ambito della promozione dell’integrazione. In seguito vari organi federali nel quadro del loro mandato legale hanno attuato apposite misure, ad esempio negli ambiti dello sport dei giovani e degli adulti o della sanità (continuazione della strategia «Migrazione e salute»).
Contestualmente alle modifiche di legge, sono state introdotte nuove disposizioni che prevedono esplicitamente l’obbligo di promuovere l’integrazione anche in altre importanti leggi federali, tra cui la legge del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr;
RS 412.10), la legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700), la legge del 19 giugno 1959 su l’assicurazione per l’invalidità (LAI; RS 831.20) e la legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI; RS 837.0).
In questo modo è garantito che oggi nei progetti importanti le esigenze in materia di integrazione degli stranieri siano tenute in debita considerazione. La SEM partecipa agli organi esistenti che assumono un ruolo rilevante nel campo dell’integrazione, come ad esempio i comitati nazionali della collaborazione interistituzionale (CII)3. Nella situazione odierna, un vasto programma di misure per definire e implementare la politica di integrazione a livello federale dunque non appare più necessario; l’obiettivo è piuttosto di proseguire la collaudata collaborazione tra gli organi federali sulla base del nuovo diritto e di ottimizzarla in modo puntuale. In caso di misure di portata politica e finanziaria considerevole, i servizi federali coinvolgono la SEM.
2 Disponibile sotto: www.sem.admin.ch > Pubblicazioni & servizi > Rapporti-Integrazione > Rapporti e studi tematici > Rapporti sulla politica integrativa della Confederazione (stato 19.10.2017).
3 La SEM partecipa a questi comitati dal 2010 (www.iiz.ch). Con la decisione del 29 marzo 2017 dei capi del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), del Dipartimento federale dell’interno (DFI) e del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), la CII nazionale è stata rafforzata e professionalizzata.