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Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 16 pagine
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Codice di diritto processuale civile svizzero FF ...
Art. 352f Approvazione
1 Il tribunale approva la transazione di gruppo e la dichiara vincolante per le parti e per tutti gli interessati dalla violazione del diritto se:
a. sono adempiute le condizioni di cui agli articoli 352b e 352c;
b. l'indennizzo è adeguato alla violazione del diritto, alla natura e alla gravità del danno subito nonché alla procedura per far valere, stabilire, garantire e versare gli indennizzi;
c. è designata un'istanza indipendente che calcola gli indennizzi per gli interessati, se la transazione di gruppo non ne stabilisce l'importo e la natura;
d. il gruppo degli interessati è abbastanza ampio da far apparire giustificato il carattere vincolante della transazione per tutti gli interessati;
e. l'organizzazione in questione rappresenta adeguatamente il gruppo degli interessati; e
f. gli interessi degli interessati dalla transazione di gruppo appaiono complessivamente tutelati in maniera adeguata.
2 L'approvazione della transazione di gruppo ha gli effetti di una decisione passata in giudicato per tutti gli interessati che non dichiarano validamente la loro uscita.
3 Il tribunale incarica le parti di informare adeguatamente a loro spese il pubblico e tutti gli interessati a loro noti sulla decisione e i suoi effetti nonché sulla possibilità di uscita secondo l'articolo 352g e sulle modalità di indennizzo secondo l'articolo 352k. Può derogare alle conclusioni delle parti.
4 Se il tribunale non approva la transazione di gruppo, le parti devono immediatamente informare adeguatamente tutti gli interessati a loro noti.
Art. 352g Uscita
1 Ogni interessato dalla transazione di gruppo ha il diritto di dichiarare al rappresentante designato nella transazione di gruppo la propria uscita dalla transazione medesima.
2 Il tribunale fissa un termine di almeno tre mesi dall'approvazione entro il quale l'uscita va dichiarata per scritto o utilizzando il modulo pubblicato congiuntamente dalle parti della transazione di gruppo.
3 Se apprende di essere interessato dalla transazione di gruppo soltanto dopo la scadenza del termine, l’interessato può uscire anche dopo tale scadenza se, immediatamente dopo averne preso atto, prova al rappresentante designato che finora non aveva potuto esserne a conoscenza.
4 Con l'uscita la transazione di gruppo cessa di essere vincolante per l'interessato.
Art. 352h Revoca
1 Le parti possono pattuire nella transazione di gruppo che ciascuna di esse ha diritto di revocare la transazione di gruppo approvata, se una determinata quota di interessati dichiara la propria uscita.