Progetto

Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 16 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 9Fedlex · Progetto

Codice di diritto processuale civile svizzero FF ...

Art. 296 cpv. 1 (concerne soltanto il testo francese)

Art. 314 cpv. 1 secondo periodo e cpv. 2

1 ... L'appello incidentale è improponibile.

2 Nelle controversie di diritto di famiglia di cui agli articoli 271, 302 e 305, i termini per la proposizione dell'appello e la risposta all'appello sono di 30 giorni. L'appello incidentale è proponibile.

Art. 317 cpv. 1bis

1bis Quando deve esaminare d'ufficio i fatti, l'autorità giudiziaria superiore considera i nuovi fatti e i nuovi mezzi di prova fino alla deliberazione della sentenza.

Art. 328 cpv. 1 lett. d

1 Una parte può chiedere al giudice che ha statuito sulla causa in ultima istanza la revisione della decisione passata in giudicato se:

d. ha scoperto un motivo di ricusazione soltanto dopo la chiusura del procedimento e non dispone di un altro mezzo di impugnazione.

Titolo prima dell'art. 52a

Titolo undicesimo: Transazioni di gruppo

Art. 352a Principio

1 Le organizzazioni legittimate a proporre l'azione collettiva di cui all'articolo 89 possono regolare in una transazione di gruppo con persone a cui rimproverano una violazione del diritto le conseguenze di tale violazione.

2 Possono chiedere congiuntamente al tribunale competente di approvare e dichiarare vincolante la transazione di gruppo per tutti gli interessati dalla violazione del diritto.

Art. 352b Forma e contenuto della transazione di gruppo

1 La transazione di gruppo deve essere conclusa per scritto.

2 Deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

a. una descrizione quanto più precisa possibile della violazione del diritto rimproverata e del conseguente danno che ne è derivato;

b. una descrizione quanto più precisa possibile del gruppo di interessati e del loro numero, se del caso suddivisi in funzione della natura e della gravità della violazione del diritto e del danno subito;

c. l'importo massimo dell'indennizzo da prestare e almeno la sua ripartizione approssimativa tra gli interessati;